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Non respingere
 le preghiere che 
 Ti rivolgiamo nelle
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ma liberaci da
 
 tutti i pericoli,
Vergine gloriosa
e benedetta.

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Queste pagine non hanno pretesa di completezza; esse sono semplicemente il frutto del nostro impegno nell'umile tentativo di corrispondere alla chiamata del Signore Gesù e al compito che la Chiesa ci ha affidato:

"Ricevi il Vangelo di Cristo del quale sei divenuto l'annunziatore: credi sempre a ciò che proclami, insegna ciò che credi, vivi ciò che insegni".


 


E’ un sito dedicato ai Diaconi e al loro Ministero. Perché l’esempio della loro vita, della loro testimonianza nel servizio sia un richiamo costante al Vangelo e susciti imitatori nel popolo santo di Dio. E’ uno strumento di formazione, d’informazione e di approfondimento teologico, uno spazio aperto al loro contributo per una nuova evangelizzazione in rete e per promuovere in modo fattivo e costante la diaconia come vocazione al servizio e il diaconato come segno sacramentale di questa vocazione nella Chiesa e nel mondo. Una presenza attiva e attenta al mondo quindi, tesa alla costruzione di relazioni con chi s’interroga sul Dio di Gesù Cristo e vuole lasciarsi interrogare da Lui.


"Ciò che noi abbiamo udito, ciò che noi abbiamo veduto con i nostri occhi, ciò che noi abbiamo contemplato e ciò che le nostre mani hanno toccato, ossia il Verbo della vita ... noi lo annunziamo anche a voi". (1 Gv 1, 1.3)



RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS DIACONORUM PERMANENTIUM

2 ottobre 2009
MAGISTERO
CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO
NORME FONDAMENTALI PER LA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI
DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA DEI DIACONI PERMANENTI
LIBRERIA EDITRICE VATICANA CITTÀ DEL VATICANO 1998
CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
E
INTRODUZIONE DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Il Diaconato permanente, ripristinato dal Concilio Vaticano II in armonica continuità con l'antica Tradizione e con i voti specifici del Concilio Ecumenico di Trento, in questi ultimi decenni ha conosciuto, in numerosi luoghi, forte impulso e ha prodotto frutti promettenti, a tutto vantaggio dell'urgente opera missionaria di nuova evangelizzazione. La Santa Sede e numerosi Episcopati non hanno mancato di offrire elementi normativi e riferimenti di vita e di formazione diaconale, favorendo una esperienza ecclesiale che, per il suo incremento, necessita oggi di unitarietà di
indirizzi, di ulteriori elementi chiarificatori e, sul piano operativo, di stimoli e precisazioni pastorali. È l'intera realtà diaconale (visione dottrinale fondamentale, conseguente discernimento vocazionale e preparazione, vita, ministero, spiritualità e formazione permanente) che postula oggi una revisione del cammino fin qui percorso, per giungere ad una chiarificazione globale, indispensabile per un nuovo impulso di questo grado dell'Ordine sacro, in corrispondenza con i voti e le intenzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Le Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero, dopo la pubblicazione rispettivamente della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis per la formazione al sacerdozio e del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, hanno sentito la necessità di riservare speciali attenzioni alla tematica del diaconato permanente, anche per completare la trattazione di quanto attiene ai primi due gradi dell'Ordine sacro, oggetto delle loro competenze. Di conseguenza, dopo aver ascoltato l'Episcopato universale e numerosi esperti, le due Congregazioni hanno dedicato a questo tema le loro Assemblee Plenarie del novembre 1995. Quanto ascoltato, unitamente alle numerosissime esperienze pervenute, è stato oggetto di attento studio da parte degli Eminentissimi ed Eccellentissimi Membri, quindi, le due Congregazioni hanno elaborato le presenti redazioni finali della Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium e del Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti che riproducono fedelmente istanze, indicazioni e proposte
provenienti da tutte le aree geografiche, rappresentate a così alto livello. I lavori delle due Assemblee Plenarie hanno fatto emergere numerosi elementi di convergenza e quella necessità, sempre più avvertita nel nostro tempo, di una concertata armonia, a vantaggio dell'unitarietà di formazione e dell'efficacia pastorale del sacro ministero, innanzi alle sfide del Terzo Millennio ormai alle soglie. Pertanto, gli stessi Padri hanno chiesto che i due Dicasteri curassero la redazione sincrona dei due documenti, pubblicandoli simultaneamente, preceduti da una sola introduzione comprensiva degli elementi fondamentali.
La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, preparata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, intende non soltanto offrire alcuni princìpi di orientamento circa la formazione dei diaconi permanenti, ma anche dare alcune direttive che devono essere tenute in conto dalle Conferenze Episcopali nell'elaborazione della rispettiva « Ratio » nazionale. La Congregazione ha pensato di offrire agli Episcopati questo sussidio, analogo alla Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, per aiutarli ad adempiere in modo adeguato le prescrizioni del can. 236, CIC, al fine di garantire alla Chiesa l'unità, la serietà e la completezza della
formazione dei diaconi permanenti.
Per quanto riguarda il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, esso ha valore non soltanto esortativo ma, come anche il precedente per i presbiteri, riveste pure carattere giuridicamente vincolante laddove le sue norme « ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico », o « determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza ».(1) In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutorio (cf can. 32).
Pur conservando la loro identità propria e lo specifico valore giuridico, i due documenti, che vengono ora pubblicati, ciascuno per autorità del rispettivo Dicastero, si richiamano e si integrano vicendevolmente, in forza della loro logica continuità, e si auspica vivamente che siano presentati, accolti ed applicati dappertutto nella loro completezza. L'introduzione, punto di riferimento e di ispirazione dell'intera normativa, qui pubblicata congiuntamente, rimane indissolubilmente legata ai singoli documenti.
Essa si attiene agli aspetti storici e pastorali del diaconato permanente, con specifico riferimento alla dimensione pratica della formazione e del ministero. Gli elementi dottrinali che sostengono le argomentazioni sono quelli della dottrina espressa nei documenti del Concilio Vaticano II e nel successivo Magistero pontificio. I documenti rispondono ad una necessità largamente avvertita di chiarificare e regolamentare la
diversità di impostazione degli esperimenti fin qui condotti, sia a livello di discernimento e di preparazione, sia a livello di attuazione ministeriale e di formazione permanente. In questo modo si potrà assicurare quella stabilità di indirizzi che non mancherà di garantire alla legittima pluralità l'indispensabile unità, con la conseguente fecondità di un ministero che ha già prodotto buoni frutti e promette un valido contributo alla nuova evangelizzazione, alle soglie del Terzo Millennio.
Le direttive, contenute nei due documenti, riguardano i diaconi permanenti del clero secolare diocesano, sebbene di molte, con i dovuti adattamenti, debbano tener conto anche i diaconi permanenti membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica...

CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS DIACONORUM PERMANENTIUM
NORME FONDAMENTALI PER LA FORMAZIONE DEI DIACONI PERMANENTI

INTRODUZIONE
1. Gli itinerari formativi
1. Circa la formazione dei diaconi perma nenti, le prime indicazioni furono date dalla Lettera
apostolica Sacrum diaconatus ordinem.(1)
Esse sono state poi riprese e precisate nella Lettera circolare della Sacra Congregazione per
l'Educazione Cattolica del 16 luglio 1969, Come è a conoscenza, con cui si prevedevano « diversi
tipi di formazione » a seconda dei « diversi tipi di diaconato » (per celibi, sposati, « destinati a
luoghi di missione o a paesi ancora in via di sviluppo », chiamati ad « esplicare la loro funzione in
Nazioni di una certa civiltà e con una cultura abbastanza elevata »). Per la formazione dottrinale, si
specificava che essa doveva essere al di sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche
modo, analoga a quella del sacerdote. Si elencavano poi, le materie che dovevano essere prese in
considerazione per l'elaborazione del programma di studi.(2)
La successiva Lettera apostolica Ad pascendum precisò che « per quanto riguarda il corso degli
studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle
Conferenze Episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e sottoporle
per l'approvazione alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ».(3)
Il nuovo Codice di Diritto Canonico integrò gli elementi essenziali di questa normativa nel can.
236.
2. Dopo circa trent'anni dalle prime indicazioni, e con gli apporti delle esperienze successive, si è
ritenuto ora opportuno elaborare la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum
permanentium. Suo scopo è quello di porsi come strumento per orientare ed armonizzare, nel
rispetto delle legittime diversità, i programmi educativi tracciati dalle Conferenze Episcopali e dalle
diocesi, che a volte risultano essere molto diversi tra di loro.
2. Il riferimento ad una sicura teologia del diaconato
3. L'efficacia della formazione dei diaconi permanenti dipende in gran parte dalla concezione
teologica sul diaconato che la sottende. Essa infatti offre le coordinate per determinare e orientare
l'itinerario formativo e, allo stesso tempo, traccia la meta verso cui tendere.
La quasi totale scomparsa del diaconato permanente nella Chiesa d'Occidente per più di un
millennio ha reso certamente più difficile la comprensione della profonda realtà di questo ministero.
Tuttavia, non si può dire per ciò stesso che la teologia del diaconato sia senza alcun riferimento
autorevole, in completa balìa delle differenti opinioni teologiche. I riferimenti esistono, e sono
molto chiari, anche se esigono di essere ulteriormente sviluppati e approfond iti. Qui di seguito ne
vengono richiamati alcuni ritenuti più importanti, senza avere per questo alcuna pretesa di
completezza.
4. Innanzitutto bisogna considerare il diaconato, come ogni altra identità cristiana, all'interno della
Chiesa, intesa come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria. È questo un riferimento
necessario nella definizione dell'identità di ogni ministro ordinato, anche se non prioritario, in
quanto la sua verità piena consiste nell'essere una partecipazione specifica ed una ripresentazione
del ministero di Cristo.(4) È per questo che il diacono riceve l'imposizione delle mani ed è sostenuto
da una specifica grazia sacramentale che lo innesta nel sacramento dell'ordine.(5)
5. Il diaconato viene conferito mediante una speciale effusione dello Spirito (ordinazione), che
realizza in chi la riceve una specifica conformazione a Cristo, Signore e servo di tutti. Nella Lumen
gentium, n. 29, si precisa, citando un testo delle Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, che
l'imposizione delle mani al diacono non è « ad sacerdotium sed ad ministerium »,(6) cioè, non per la
celebrazione eucaristica, ma per il servizio. Questa indicazione, insieme al monito di san Policarpo,
pure ripreso dalla Lumen gentium, n. 29,(7), Patres Apostolici, I, Tubingae 1901, pp. 300-302).]
delinea l'identità teologica specifica del diacono: egli, come partecipazione dell'unico ministero
ecclesiastico, è nella Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere «
interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane » e « animatore del servizio, ossia
della diakonia »,(8) che è parte essenziale della missione della Chiesa.
6. Materia dell'ordinazione diaconale è l'imposizione delle mani del Vescovo; la forma è costituita
dalle parole della preghiera di ordinazione, che si articola nei tre passaggi dell'anamnesi,
dell'epiclesi e dell'intercessione.(9) L'anamnesi (che ripercorre la storia della salvezza incentrata in
Cristo) si rifà ai « leviti », richiamando il culto, e ai « sette » degli Atti degli Apostoli, richiamando
la carità. L'epiclesi invoca la forza dei sette doni dello Spirito perché l'ordinando sia in grado di
imitare Cristo come « diacono ». L'intercessione esorta a una vita generosa e casta.
La forma essenziale per il sacramento è l'epiclesi, che consiste nelle parole: « Ti supplichiamo, o
Signore, effondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché
compiano fedelmente l'opera del ministero ». I sette doni hanno origine da un passo di Isaia 11, 2,
recepito dalla versione ampliata che ne hanno dato i Settanta. Si tratta dei doni dello Spirito dati al
Messia, che vengono partecipati ai nuovi ordinati.
7. In quanto grado dell'ordine sacro, il diaconato imprime il carattere e comunica una grazia
sacramentale specifica. Il carattere diaconale è il segno configurativo-distintivo impresso
indelebilmente nell'anima che configura chi è ordinato a Cristo, il quale si è fatto diacono, cioè
servo di tutti.(10) Esso porta con sé una specifica grazia sacramentale, che è forza, vigor specialis,
dono per vivere la nuova realtà operata dal sacramento. « Quanto ai diaconi, la grazia sacramentale
dà loro la forza necessaria per servire il Popolo di Dio nella diaconia della Liturgia, della Parola e
della carità, in comunione con il Vescovo ed il suo presbiterio ».(11) Come in tutti i sacramenti che
imprimono il carattere, la grazia ha una virtualità permanente. Fiorisce e rifiorisce nella misura in
cui è accolta e riaccolta nella fede.
8. Nell'esercizio della loro potestà, i diaconi, essendo partecipi ad un grado inferiore del ministero
ecclesiastico, dipendono necessariamente dai Vescovi, che hanno la pienezza del sacramento
dell'ordine. Inoltre, essi sono posti in una speciale relazione con i presbiteri, in comunione con i
quali sono chiamati a servire il popolo di Dio.(12)
Da un punto di vista disciplinare, con l'ordinazione diaconale, il diacono è incardinato nella Chiesa
particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso, oppure, come chierico, in un
Istituto religioso di vita consacrata o in una Società clericale di vita apostolica.(13) L'istituto
dell'incardinazione non rappresenta un fatto più o meno accidentale, ma si caratterizza come legame
costante di servizio ad una concreta porzione di popolo di Dio. Esso implica l'appartenenza
ecclesiale a livello giuridico, affettivo e spirituale e l'obbligo del servizio ministeriale.
3. Il ministero del diacono nei diversi contesti pastorali
9. Il ministero del diacono si caratterizza per l'esercizio dei tre munera propri del ministero
ordinato, secondo la prospettiva specifica della diaconia.
In riferimento al munus docendi, il diacono è chiamato a proclamare la Scrittura e istruire ed
esortare il popolo.(14) Ciò è espresso dalla consegna del libro dei Vangeli, prevista nel rito stesso
dell'ordinazione.(15)
Il munus sanctificandi del diacono si esplica nella preghiera, nell'amministrazione solenne del
battesimo, nella conservazione e distribuzione dell'Eucaristia, nell'assistenza e benedizione del
matrimonio, nella presidenza del rito del funerale e della sepoltura e nell'amministrazione dei
sacramentali.(16) Ciò evidenzia come il ministero diaconale abbia il suo punto di partenza e di
arrivo nell'Eucaristia, e non possa esaurirsi in un semplice servizio sociale.
Infine, il munus regendi si esercita nella dedizione alle opere di carità e di assistenza(17) e
nell'animazione di comunità o settori della vita ecclesiale, specie per quanto riguarda la carità. È
questo il ministero più tipico del diacono.
10. Le linee della ministerialità nativa del diaconato sono dunque, come si evince dall'antica prassi
diaconale e dalle indicazioni conciliari, molto ben definite. Tuttavia, se tale nativa ministerialità è
unica, sono però diversi i modelli concreti del suo esercizio, che dovranno essere suggeriti di volta
in volta dalle diverse situazioni pastorali delle singole Chiese. Nella precisazione dell'iter formativo,
non si potrà ovviamente non tenerne conto.
4. La spiritualità diaconale
11. Dall'identità teologica del diacono, scaturiscono con chiarezza i lineamenti della sua specifica
spiritualità, che si presenta essenzialmente come spiritualità del servizio.
Il modello per eccellenza è il Cristo servo, vissuto totalmente al servizio di Dio, per il bene degli
uomini. Egli si è riconosciuto annunciato nel servo del primo carme del Libro di Isaia (cf Lc 4, 18-
19), ha qualificato espressamente la sua azione come diaconia (cf Mt 20, 28; Lc 22, 27; Gv 13, 1-17;
Fil 2, 7-8; 1 Pt 2, 21-25) ed ha raccomandato ai suoi discepoli di fare altrettanto (cf Gv 13, 34-35;
Lc 12, 37).
La spiritualità del servizio è una spiritualità di tutta la Chiesa, in quanto tutta la Chiesa, ad
immagine di Maria, è la « serva del Signore » (Lc 1, 28), a servizio della salvezza del mondo.
Proprio perché tutta la Chiesa possa meglio vivere questa spiritualità di servizio, il Signore le dona
un segno vivente e personale del suo stesso essere servo. Perciò, in modo specifico, essa è la
spiritualità del diacono. Egli, infatti, con la sacra ordinazione, è costituito nella Chiesa icona vivente
di Cristo servo. Il Leitmotiv della sua vita spirituale sarà dunque il servizio; la sua santità consisterà
nel farsi servitore generoso e fedele di Dio e degli uomini, specie dei più poveri e sofferenti; il suo
impegno ascetico sarà volto ad acquisire quelle virtù che sono richieste dall'esercizio del suo
ministero.
12. Ovviamente tale spiritualità dovrà integrarsi armonicamente di volta in volta con la spiritualità
legata allo stato di vita. Per cui, la medesima spiritualità diaconale acquisirà connotazioni diverse a
seconda che sia vissuta da uno sposato, da un vedovo, da un celibe, da un religioso, da un
consacrato nel mondo. L'itinerario formativo dovrà tener conto di queste modulazioni diverse e
offrire, a seconda dei tipi di candidati, percorsi spirituali differenziati.
5. Il compito delle Conferenze Episcopali
13. « È compito delle legittime assemblee dei Vescovi o Conferenze Episcopali, deliberare, con
l'assenso del Sommo Pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato
come proprio e permanente grado della gerarchia ».(18)
Alle Conferenze Episcopali il Codice di Diritto Canonico attribuisce altresì la competenza a
specificare mediante disposizioni complementari la disciplina riguardante la recita della liturgia
delle ore,(19) l'età richiesta per l'ammissione(20) e la formazione, cui è dedicato il can. 236. Questo
canone stabilisce che siano le Conferenze Episcopali ad emanare, in base alle circostanze di luogo,
le norme opportune perché i candidati al diaconato permanente, sia giovani sia di età più matura, sia
celibi sia coniugati, « siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel
debito modo i doveri propri dell'ordine ».
14. Per aiutare le Conferenze Episcopali a tracciare itinerari formativi che, pur attenti alle diverse
situazioni particolari, siano tuttavia in sintonia con il cammino universale della Chiesa, la
Congregazione per l'Educazione Cattolica ha preparato la presente Ratio fundamentalis institutionis
diaconorum permanentium, che intende offrire un punto di riferimento per precisare i criteri del
discernimento vocazionale e i vari aspetti della formazione. Tale documento — come è nella sua
stessa natura — stabilisce soltanto alcune linee fondamentali di carattere generale, che costituiscono
la norma cui dovranno riferirsi le Conferenze Episcopali per l'elaborazione o l'eventuale
perfezionamento delle loro rispettive rationes nazionali. In tal modo, senza mortificare la creatività
e l'originalità delle Chiese particolari, vengono indicati i princìpi e i criteri, sulla base dei quali la
formazione dei diaconi permanenti può essere programmata con sicurezza e in armonia con le altre
Chiese.
15. Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le rationes
institutionis sacerdotalis,(21) con il presente documento si richiede alle Conferenze Episcopali che
hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive rationes institutionis
diaconorum permanentium all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le approverà,
dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite
periodiche revisioni.
6. Responsabilità dei Vescovi
16. La restaurazione del diaconato permanente in una Nazione non implica l'obbligo della sua
restaurazione in tutte le diocesi. Sarà il Vescovo diocesano che, dopo aver prudentemente sentito il
parere del Consiglio presbiterale e, se esiste, del Consiglio pastorale, procederà o meno al riguardo,
tenendo conto delle necessità concrete e della situazione specifica della sua Chiesa particolare.
Nel caso egli opti per la restaurazione del diaconato permanente, sarà sua cura promuovere
un'opportuna catechesi al riguardo, sia tra i laici che tra i sacerdoti e i religiosi, in modo che il
ministero diaconale sia compreso in tutta la sua profondità. Inoltre, egli provvederà ad erigere le
strutture necessarie all'opera formativa ed a nominare dei collaboratori idonei che lo coadiuvino
come responsabili diretti della formazione, oppure, a seconda delle circostanze, si impegnerà a
valorizzare le strutture formative di altre diocesi, o quelle regionali o nazionali.
Il Vescovo poi si preoccuperà che, sulla base della ratio nazionale e dell'esperienza in atto, sia
redatto e periodicamente aggiornato un apposito regolamento diocesano.
7. Il diaconato permanente negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica
17. L'istituzione del diaconato permanente tra i membri degli Istituti di vita consacrata e delle
Società di vita apostolica è regolata dalle norme della Lettera apostolica Sacrum diaconatus
ordinem. Essa stabilisce che « istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla
Santa Sede, alla quale soltanto spetta di esaminare e approvare i voti dei capitoli generali in materia
».(22) Quanto si è detto — continua il documento — « deve pure intendersi come riferito anche ai
membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici ».(23)
Ogni Istituto o Società che abbia ottenuto il diritto di ripristinare al suo interno il diaconato
permanente assume la responsabilità di garantire la formazione umana, spirituale, intellettuale e
pastorale dei suoi candidati. Tale Istituto o Società si dovrà impegnare perciò a predisporre un
proprio programma formativo che recepisca il carisma e la spiritualità propri dell'Istituto o della
Società e, allo stesso tempo, sia in sintonia con la presente Ratio fundamentalis, specie per quanto
riguarda la formazione intellettuale e pastorale.
Il programma di ogni Istituto o Società dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della
Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o della
Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione per le Chiese Orientali per
i territori di loro competenza. La Congregazione competente, sentito il parere della Congregazione
per l'Educazione Cattolica per quanto riguarda la formazione intellettuale, lo approverà, dapprima
ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche
revisioni.
I
I PROTAGONISTI
DELLA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI
1. La Chiesa e il Vescovo
18. La formazione dei diaconi, come del resto degli altri ministri e di tutti i battezzati, è un compito
che coinvolge tutta la Chiesa. Essa, salutata dall'apostolo Paolo come « la Gerusalemme di lassù » e
« la nostra madre » (Gal 4, 26), a somiglianza di Maria « mediante la predicazione e il battesimo,
genera alla vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e sono
nati da Dio ».(24) Non solo: essa, imitando la maternità di Maria, accompagna i suoi figli con
amore materno e si prende cura di tutti perché tutti arrivino alla pienezza della loro vocazione.
La cura della Chiesa per i suoi figli si esprime nell'offerta della Parola e dei sacramenti, nell'amore e
nella solidarietà, nella preghiera e nella sollecitudine dei vari ministri. Ma in questa cura, per così
dire visibile, si fa presente la cura dello Spirito di Cristo. Infatti, « l'organismo sociale della Chiesa
serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo »,(25) sia nella sua
globalità, come nella singolarità dei suoi membri.
Nella cura della Chiesa per i suoi figli, il primo protagonista è dunque lo Spirito di Cristo. È Lui che
li chiama, che li accompagna e che plasma i loro cuori perché possano riconoscere la sua grazia e
corrispondervi generosamente. La Chiesa deve essere ben cosciente di questo spessore
sacramentale della sua opera educativa.
19. Nella formazione dei diaconi permanenti, il primo segno e strumento dello Spirito di Cristo è il
Vescovo proprio (o il Superiore maggiore competente).(26), art. I, § 1; art. II, § 1: AAS 78 [1986],
pp. 482; 483).] È lui il responsabile ultimo del loro discernimento e della loro formazione.(27) Egli,
pur esercitando ordinariamente tale compito tramite i collaboratori che si è scelto, nondimeno si
impegnerà, nei limiti del possibile, di conoscere personalmente quanti si preparano al diaconato.
2. Gli incaricati della formazione
20. Le persone che, in dipendenza dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) e in stretta
collaborazione con la comunità diaconale, hanno una speciale responsabilità nella formazio ne dei
candidati al diaconato permanente sono: il direttore per la formazione, il tutore (dove il numero lo
richiede), il direttore spirituale e il parroco (o il ministro cui il candidato è affidato per il tirocinio
diaconale).
21. Il direttore per la formazione, nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) ha
il compito di coordinare le varie persone impegnate nella formazione, di presiedere e animare tutta
l'opera educativa nelle sue varie dimensioni, e di tenere i contatti con le famiglie degli aspiranti e
dei candidati coniugati e con le loro comunità di provenienza. Inoltre, egli ha la responsabilità di
presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente), dopo aver sentito il parere degli altri
formatori,(28) escluso il direttore spirituale, il giudizio di idoneità sugli aspiranti per la loro
ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'ordine del diaconato.
Per i suoi compiti decisivi e delicati, il direttore per la formazione dovrà essere scelto con molta
cura. Dovrà essere uomo di fede viva e di forte senso ecclesiale, aver avuto un'ampia esperienza
pastorale e aver dato prova di saggezza, equilibrio e capacità di comunione; dovrà inoltre aver
acquisito una solida competenza teologica e pedagogica.
Egli potrà essere un presbitero o un diacono e, preferibilmente, non essere allo stesso tempo anche il
responsabile per i diaconi ordinati. Infatti, sarebbe auspicabile che questa responsabilità rimanesse
distinta da quella per la formazione degli aspiranti e dei candidati.
22. Il tutore, designato dal direttore per la formazione tra i diaconi o tra i presbiteri di provata
esperienza e nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente), è l'accompagnatore
diretto di ogni aspirante e di ogni candidato. Egli è incaricato di seguire da vicino il cammino di
ciascuno, offrendo il suo sostegno e il suo consiglio per la soluzione degli eventuali problemi e per
la personalizzazione dei vari momenti formativi. È inoltre chiamato a collaborare con il direttore
per la formazione nella programmazione delle diverse attività formative e nell'elaborazione del
giudizio di idoneità da presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente). A seconda
delle circostanze, il tutore avrà la responsabilità di una sola persona o di un piccolo gruppo.
23. Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal
Vescovo o dal Superiore maggiore. Il suo compito è di discernere l'opera interiore che lo Spirito
compie nell'anima dei chiamati e, allo stesso tempo, di accompagnare e sostenere la loro continua
conversione; dovrà inoltre dare concreti suggerimenti per la maturazione di un'autentica spiritualità
diaconale e offrire stimoli efficaci per l'acquisizione delle virtù che vi sono connesse. Per tutto ciò,
gli aspiranti e i candidati siano invitati ad affidarsi per la direzione spirituale solo a sacerdoti di
provata virtù, dotati di buona cultura teologica, di profonda esperienza spirituale, di spiccato senso
pedagogico, di forte e squisita sensibilità ministeriale.
24. Il parroco (o altro ministro) è scelto dal direttore per la formazione d'accordo con l'équipe
formativa e tenendo conto delle diverse situazioni dei candidati. Egli è chiamato ad offrire a colui
che gli è stato affidato una viva comunione ministeriale e ad iniziarlo ed accompagnarlo nelle
attività pastorali che riterrà più idonee; inoltre, avrà cura di fare una periodica verifica del lavoro
fatto con il candidato stesso e di comunicare l'andamento del tirocinio al direttore per la formazione.
3. I professori
25. I professori concorrono in modo rilevante alla formazione dei futuri diaconi. Essi infatti,
attraverso l'insegnamento del sacrum depositum custodito dalla Chiesa, alimentano la fede dei
candidati e li abilitano al compito di maestri del popolo di Dio. Per tale ragione, essi devono
preoccuparsi non solo di acquisire la necessaria competenza scientifica e una sufficiente capacità
pedagogica, ma anche di testimoniare con la vita la Verità che insegnano.
Per poter armonizzare il loro specifico contributo con le altre dimensioni della formazione, è
importante che essi siano disponibili, a seconda delle circostanze, a collaborare e confrontarsi con le
altre persone impegnate nella formazione. Contribuiranno così ad offrire ai candidati una
formazione unitaria e li faciliteranno nella necessaria opera di sintesi.
4. La comunità di formazione dei diaconi permanenti
26. Gli aspiranti e i candidati al diaconato permanente costituiscono per forza di cose un ambiente
originale, una specifica comunità ecclesiale che influisce profondamente sulla dinamica formativa.
Gli incaricati della formazione dovranno preoccuparsi che tale comunità sia caratterizzata da
profonda spiritualità, senso di appartenenza, spirito di servizio e slancio missionario, e abbia un ben
preciso ritmo di incontri e di preghiera.
La comunità di formazione dei diaconi permanenti potrà così essere per gli aspiranti e i candidati al
diaconato un prezioso sostegno nel discernimento della loro vocazione, nella maturazione umana,
nell'iniziazione alla vita spirituale, nello studio teologico e nell'esperienza pastorale.
5. Le comunità di provenienza
27. Le comunità di provenienza degli aspiranti e dei candidati al diaconato possono esercitare un
influsso non indifferente sulla loro formazione.
Per gli aspiranti e i candidati più giovani, la famiglia può costituire un aiuto straordinario. Essa
dovrà essere invitata ad « accompagnare il cammino formativo con la preghiera, il rispetto, il buon
esempio delle virtù domestiche e l'aiuto spirituale e materiale, soprattutto nei momenti difficili...
Anche nel caso di genitori e familiari indifferenti e contrari alla scelta vocazionale, il confronto
chiaro e sereno con la loro posizione e gli stimoli che ne derivano possono essere di grande aiuto,
perché la vocazione... maturi in modo più consapevole e determinato ».(29) Per quanto attiene gli
aspiranti e i candidati sposati, ci si dovrà impegnare per far sì che la comunione coniugale
contribuisca validamente a confortare il loro cammino di formazione verso il traguardo del
diaconato.
La comunità parrocchiale è chiamata ad accompagnare l'itinerario di ogni suo membro verso il
diaconato con il sostegno della preghiera e un adeguato cammino di catechesi che, mentre
sensibilizza i fedeli verso questo ministero, dà al candidato un valido aiuto per il suo discernimento
vocazionale.
Anche quelle aggregazioni ecclesiali dalle quali provengono aspiranti e candidati al diaconato
possono continuare ad essere per loro fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore. Ma, allo stesso
tempo, esse devono mostrare rispetto per la chiamata ministeriale dei loro membri non ostacolando,
bensì promovendo in loro la maturazione di una spiritualità e di una disponibilità autenticamente
diaconali.
6. L'aspirante e il candidato
28. Infine, colui che si prepara al diaconato « deve dirsi protagonista necessario e insostituibile della
sua formazione: ogni formazione... è ultimamente un'autoformazione ».(30)
Autoformazione non significa isolamento, chiusura o indipendenza dai formatori, ma responsabilità
e dinamismo nel rispondere con generosità alla chiamata di Dio, valorizzando al massimo le
persone e gli strumenti che la Provvidenza mette a disposizione.
L'autoformazione ha la sua radice in una ferma determinazione a crescere nella vita secondo lo
Spirito in conformità alla vocazione ricevuta e si alimenta nell'umile disponibilità a riconoscere i
propri limiti e i propri doni.
II
PROFILO DEI CANDIDATI
AL DIACONATO PERMANENTE
29. « La storia di ogni vocazione sacerdotale, come peraltro di ogni vocazione cristiana, è la storia
di un ineffabile dialogo tra Dio e l'uomo, tra l'amore di Dio che chiama e la libertà dell'uomo che
nell'amore risponde a Dio ».(31) Ma, accanto alla chiamata di Dio e alla risposta dell'uomo, c'è un
altro elemento costitutivo della vocazione e particolarmente della vocazione ministeriale: la
chiamata pubblica della Chiesa. « Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur
».(32) L'espressione non si deve intendere in senso prevalentemente giuridico, come se fosse
l'autorità che chiama a determinare la vocazione, ma in senso sacramentale, che considera l'autorità
che chiama come il segno e lo strumento dell'intervento personale di Dio, che si attua con
l'imposizione delle mani. In questa prospettiva, ogni elezione regolare traduce una ispirazione e
rappresenta una scelta di Dio. Il discernimento della Chiesa è dunque decisivo per la scelta della
vocazione; tanto più, a motivo del suo significato ecclesiale, per la scelta di una vocazione al
ministero ordinato.
Tale discernimento deve essere condotto sulla base di criteri oggettivi, che facciano tesoro
dell'antica tradizione della Chiesa e tengano conto delle attuali necessità pastorali. Per il
discernimento delle vocazioni al diaconato permanente sono da tener presenti alcuni requisiti di
ordine generale e altri rispondenti al particolare stato di vita dei chiamati.
1. Requisiti generali
30. Il primo profilo diaconale è tracciato nella Prima Lettera di S. Paolo a Timoteo: « Allo stesso
modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno
disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a
una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio... I diaconi non siano sposati
che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che
avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo
Gesù » (1 Tm 3, 8-10.12-13).
Le qualità elencate da Paolo sono prevalentemente umane, quasi a dire che i diaconi potranno
svolgere il loro ministero solo se saranno dei modelli anche umanamente apprezzati. Del richiamo
di Paolo troviamo eco in altri testi dei Padri Apostolici, specialmente nella Didachè e in san
Policarpo. La Didachè esorta: « Eleggetevi dunque vescovi e diaconi degni del Signore, uomini
mansueti, non amanti del denaro, veritieri e provati »,(33) e san Policarpo consiglia: « Così i
diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della sua giustizia, come ministri di Dio e di
Cristo, e non di uomini; non calunniatori, non doppi di parola, non amanti del denaro; tolleranti in
ogni cosa, misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti
».(34)
31. La tradizione della Chiesa ha poi ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono
l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini
in generale: « Siano promossi agli ordini soltanto quelli che... hanno fede integra, sono mossi da
retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di
provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che
deve essere ricevuto ».(35)
32. Il profilo dei candidati si completa poi con alcune specifiche qualità umane e virtù evangeliche
esigite dalla diaconia. Tra le qualità umane sono da segnalare: la maturità psichica, la capacità di
dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza. Tra
le virtù evangeliche hanno particolare rilevanza: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un
senso della Chiesa umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la
capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio,(36)
la carità verso i fratelli.
33. Inoltre, i candidati al diaconato devono essere vitalmente inseriti in una comunità cristiana e
aver già esercitato con lodevole impegno le opere di apostolato.
34. Essi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o
professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del
Vescovo, sconveniente con lo stato diaconale.(37) Inoltre, tale attività deve essere praticamente
conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero.
35. Quanto all'età minima, il Codice di Diritto Canonico stabilisce che « il candidato al diaconato
permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di
età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età ».(38)
I candidati, infine, devono essere liberi da irregolarità e impedimenti.(39)
2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati
a) Celibi
36. « Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani
sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato ».(40) È questa una
legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro
che ne hanno ricevuto il carisma.
Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni.
L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè
di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa
può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza
coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.
b) Sposati
37. « Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato
quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria
casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per
l'onesta reputazione ».(41)
Non solo. Oltre alla stabilità della vit a familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi «
se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e
della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero
del marito ».(42)
c) Vedovi
38. « Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a
contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica ».(43) Lo stesso principio
vale per i diaconi rimasti vedovi.(44) Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale
nella loro condizione di vita.
Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già
provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana
dei loro figli.
d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica
39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica(45)
sono chiamati ad arricchire il loro ministero con il particolare carisma ricevuto. La loro azione
pastorale, infatti, pur essendo sotto la giurisdizione dell'Ordinario del luogo,(46) è tuttavia
caratterizzata dai tratti peculiari del loro stato di vita religioso o consacrato. Essi si impegneranno
perciò ad armonizzare la vocazione religiosa o consacrata con quella ministeriale e ad offrire il loro
originale contributo alla missione della Chiesa.
III
L'ITINERARIO DELLA FORMAZIONE
AL DIACONATO PERMANENTE
1. La presentazione degli aspiranti
40. La decisione di intraprendere l'itinerario della formazione diaconale può avvenire o per
iniziativa dell'aspirante stesso o per una esplicita proposta della comunità cui l'aspirante appartiene.
In ogni caso, tale decisione deve essere accolta e condivisa dalla comunità.
A nome della comunità, è il parroco (o il superiore, nei casi di religiosi) che deve presentare al
Vescovo (o al Superiore maggiore competente) l'aspirante al diaconato. Egli lo farà accompagnando
la candidatura con l'illustrazione delle motivazioni che la sostengono e con un curriculum vitae e
pastorale dell'aspirante.
Il Vescovo (o il Superiore maggiore competente), dopo aver consultato il direttore per la
formazione e l'équipe educativa, deciderà se ammettere o meno l'aspirante al periodo propedeutico.
2. Il periodo propedeutico
41. Con l'ammissione tra gli aspiranti al diaconato inizia un periodo propedeutico, che dovrà avere
una congrua durata. È un periodo in cui gli aspiranti saranno introdotti ad una più approfondita
conoscenza della teologia, della spiritualità e del ministero diaconali e saranno invitati ad un più
attento discernimento della loro chiamata.
42. Responsabile del periodo propedeutico è il direttore per la formazione che, a seconda dei casi,
potrà affidare gli aspiranti ad uno o più tutori. È auspicabile che, dove le circostanze lo permettono,
gli aspiranti formino una loro comunità, con un proprio ritmo di incontri e di preghiera che preveda
anche momenti comuni con la comunità dei candidati.
Il direttore per la formazione verificherà che ogni aspirante sia accompagnato da un direttore
spirituale approvato e prenderà contatti con il parroco di ciascuno (o altro sacerdote) per
programmare il tirocinio pastorale. Inoltre, avrà cura di prendere contatti con le famiglie degli
aspiranti coniugati per sincerarsi della loro disponibilità ad accettare, condividere ed accompagnare
la vocazione del loro congiunto.
43. Il programma del periodo propedeutico, di norma, non dovrebbe prevedere lezioni scolastiche,
ma incontri di preghiera, istruzioni, momenti di riflessione e di confronto orientati a favorire
l'obiettività del discernimento vocazionale, secondo un piano ben strutturato.
Già in questo periodo si abbia cura di coinvolgere, per quanto possibile, anche le spose degli
aspiranti.
44. Gli aspiranti, sulla base dei requisiti richiesti per il ministero diaconale, siano invitati ad operare
un discernimento libero e consapevole, senza lasciarsi condizionare da interessi personali o
pressioni esterne di qualsiasi tipo.(47)
Alla fine del periodo propedeutico, il direttore per la formazione, dopo aver consultato l'équipe
educativa e tenendo conto di tutti gli elementi in suo possesso, presenterà al Vescovo proprio (o al
Superiore maggiore competente) un attestato che tracci il profilo della personalità degli aspiranti e,
su richiesta, anche un giudizio di idoneità.
Da parte sua, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) ascriverà tra i candidati al diaconato
solo coloro per i quali avrà raggiunto, sia in forza della sua conoscenza personale, sia per le
informazioni ricevute dagli educatori, la certezza morale dell'idoneità.
3. Il rito liturgico di ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato
45. L'ammissione tra i candidati all'ordine del diaconato avviene attraverso un apposito rito
liturgico, « grazie al quale colui che aspira al diaconato o al presbiterato manifesta pubblicamente la
sua volontà di offrirsi a Dio ed alla Chiesa per esercitare l'ordine sacro; la Chiesa, da parte sua,
ricevendo questa offerta, lo sceglie e lo chiama perché si prepari a ricevere l'ordine sacro, e sia in tal
modo regolarmente ammesso tra i candidati al diaconato ».(48)
46. Il Superiore competente per questa accettazione è il Vescovo proprio o, per i membri di un
Istituto religioso clericale di diritto pontificio o di una Società clericale di vita apostolica di diritto
pontificio, il Superiore maggiore.(49)
47. Per il suo carattere pubblico e il suo significato ecclesiale, il rito sia adeguatamente valorizzato,
e celebrato preferibilmente in giorno festivo. L'aspirante vi si prepari con un ritiro spirituale.
48. Il rito liturgico di ammissione deve essere preceduto da una domanda di ascrizione tra i
candidati, che deve essere redatta e firmata per mano dello stesso aspirante e accettata per iscritto
dal Vescovo proprio o Superiore maggiore cui è rivolta.(50)
L'ascrizione tra i candidati al diaconato non costituisce alcun diritto a ricevere necessariamente
l'ordinazione diaconale. Essa è un primo riconoscimento ufficiale dei segni positivi della vocazione
al diaconato, che deve essere confermato nei successivi anni della formazione.
4. Il tempo della formazione
49. Il programma formativo deve durare almeno tre anni, oltre al periodo propedeutico, per tutti i
candidati.(51)
I candidati giovani
50. Il Codice di Diritto Canonico prescrive che i candidati giovani ricevano la loro formazione «
dimorando per tre anni in una casa specifica, a meno che per gravi ragioni il Vescovo diocesano non
abbia disposto diversamente ».(52) Per la creazione di tale istituto, « i Vescovi dello stesso Paese o,
se sarà necessario, anche di più Paesi, secondo la diversità delle circostanze, uniscano i loro sforzi.
Scelgano, quindi, per la guida di esso, superiori particolarmente idonei e stabiliscano accuratissime
norme relative alla disciplina ed all'ordinamento degli studi ».(53) Si abbia cura che questi candidati
siano in relazione con i diaconi della loro diocesi di appartenenza.
51. Per i candidati di età più matura, sia celibi sia coniugati, il Codice di Diritto Canonico prescrive
che essi ricevano la loro formazione « mediante un progetto formativo della durata di tre anni,
determinato dalla Conferenza Episcopale ».(54) Esso deve essere attivato, dove le circostanze lo
permettono, nel contesto di una viva partecipazione alla comunità dei candidati, che avrà un proprio
calendario di incontri di preghiera e di formazione e prevederà anche momenti comuni con la
comunità degli aspiranti.
Per questi candidati sono possibili diversi modelli di organizzazione della formazione. A motivo
degli impegni lavorativi e familiari, i modelli più comuni prevedono gli incontri formativi e
scolastici nelle ore serali, durante i fine settimana, nel tempo delle ferie o secondo una
combinazione delle varie possibilità. Dove i fattori geografici si presentassero particolarmente
difficili, si dovrà pensare ad altri modelli, distesi in un arco di tempo più lungo o facenti uso dei
mezzi moderni di comunicazione.
52. Per i candidati appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica, la
formazione venga fatta secondo le direttive dell'eventuale ratio del proprio Istituto o della propria
Società, oppure utilizzando le strutture della diocesi in cui i candidati si trovano.
53. Nei casi in cui i percorsi sopra indicati non fossero attivati o fossero impraticabili, « l'aspirante
venga affidato per l'educazione a qualche sacerdote di eminente virtù che si prenda cura di lui, lo
istruisca e possa testimoniare, quindi, della di lui prudenza e maturità. Sempre ed attentamente,
però, occorre vigilare affinché soltanto uomini idonei e sperimentati siano annoverati nel sacro
ordine ».(55)
54. In tutti i casi, il direttore per la formazione (o il sacerdote incaricato) verifichi che durante tutto
il tempo della formazione ogni candidato continui l'impegno di direzione spirituale con il proprio
direttore spirituale approvato. Inoltre, egli provveda ad accompagnare, valutare ed eventualmente
modificare il tirocinio pastorale di ciascuno.
55. Il programma della formazione, di cui nel prossimo capitolo verrà data qualche linea generale,
dovrà integrare armonicamente le diverse dimensioni formative (umana, spirituale, teologica e
pastorale), essere teologicamente ben fondato, avere una specifica finalizzazione pastorale ed essere
adattato alle necessità e ai programmi pastorali locali.
56. Vi si dovranno coinvolgere, nelle forme che si riterranno opportune, le mogli e i figli dei
candidati coniugati e così pure le loro comunità di appartenenza. In particolare, si preveda per le
mogli dei candidati anche un programma di formazione specifico per loro, che le prepari alla loro
futura missione di accompagnamento e di sostegno del ministero del marito.
5. Il conferimento dei ministeri del lettorato e dell'accolitato
57. « Prima che uno venga promosso al diaconato sia permanente sia transeunte, si richiede che
abbia ricevuto i ministeri di lettore e accolito e li abbia esercitati per un tempo conveniente »,(56) «
al fine di disporsi meglio ai futuri servizi della parola e dell'altare ».(57) La Chiesa, infatti, « ritiene
molto opportuno che i candidati agli ordini sacri, tanto con lo studio quanto con l'esercizio graduale
del ministero della parola e dell'altare, conoscano e meditino per un intimo contatto questo duplice
aspetto della funzione sacerdotale. E così l'autenticità del loro ministero risalterà con la più grande
efficacia. I candidati allora si accosteranno agli ordini sacri, pienamente consapevoli della loro
vocazione, "ferventi nello spirito, pronti nel servire il Signore, perseveranti nella preghiera, solleciti
per le necessità dei santi" (Rm 12, 11-13) ».(58)
L'identità di questi ministeri e la loro rilevanza pastorale sono illustrati nella Lettera apostolica
Ministeria quaedam, cui si rimanda.
58. Gli aspiranti al lettorato e all'accolitato, su invito del direttore per la formazione, faranno una
domanda di ammissione, liberamente compilata e sottoscritta, all'Ordinario (il Vescovo o il
Superiore maggiore), cui spetta l'accettazione.(59) Avvenuta l'accettazione, il Vescovo o il
Superiore maggiore procederà al conferimento dei ministeri, secondo il rito del Pontificale
Romano.(60)
59. Fra il conferimento del lettorato e dell'accolitato, è opportuno che trascorra un certo periodo di
tempo in modo che il candidato possa esercitare il ministero ricevuto.(61) « Tra il conferimento
dell'accolitato e del diaconato intercorra un periodo di almeno sei mesi ».(62)
6. L'ordinazione diaconale
60. Alla fine dell'itinerario formativo, il candidato che, d'accordo con il direttore per la formazione,
ritenga di avere i requisiti necessari per essere ordinato, può indirizzare al Vescovo proprio o al
Superiore maggiore competente « una dichiarazione, redatta e firmata di suo pugno, nella quale
attesta che intende ricevere il sacro ordine spontaneamente e liberamente e si dedicherà per sempre
al ministero ecclesiastico, e nella quale chiede simultaneamente di essere ammesso all'ordine da
ricevere ».(63)
61. A questa richiesta il candidato deve allegare il certificato di battesimo e di confermazione e
dell'avve nuta ricezione dei ministeri di cui al can. 1035 e il certificato degli studi regolarmente
compiuti a norma del can. 1032.(64) Se l'ordinando che deve essere promosso è sposato, deve
presentare il certificato di matrimonio e il consenso scritto della moglie.(65)
62. Ricevuta la richiesta dell'ordinando, il Vescovo (o il Superiore maggiore competente) valuterà la
sua idoneità attraverso un attento scrutinio. Innanzitutto, egli esaminerà l'attestato che il direttore
per la formazione è tenuto a presentargli « sulle qualità richieste (nell'ordinando) per ricevere
l'ordine, vale a dire la sua retta dottrina, la pietà genuina, i buoni costumi, l'attitudine ad esercitare il
ministero; ed inoltre, dopo una diligente indagine, un documento sul suo stato di salute sia fisica sia
psichica ».(66) Il Vescovo diocesano o il Superiore maggiore « perché lo scrutinio sia fatto nel
modo dovuto può avvalersi di altri mezzi che gli sembrino utili, a seconda delle circostanze di
tempo e di luogo, quali le lettere testimoniali, le pubblicazioni o altre informazioni ».(67)
Il Vescovo o il Superiore maggiore competente, dopo aver verificata l'idoneità del candidato ed
essersi assicurato che egli è consapevole dei nuovi obblighi che si assume,(68) lo promuoverà
all'ordine del diacona to.
63. Prima dell'ordinazione, il candidato celibe deve assumere pubblicamente l'obbligo del celibato,
mediante il rito prescritto;(69) a ciò è tenuto anche il candidato appartenente ad un Istituto di vita
consacrata o ad una Società di vita apostolica che abbia emesso i voti perpetui, o altre forme di
impegno definitivo, nel suo Istituto o Società.(70) Tutti i candidati sono tenuti ad emettere
personalmente, prima dell'ordinazione, la professione di fede e il giuramento di fedeltà, secondo le
formule approvate dalla Sede Apostolica, alla presenza dell'Ordinario del luogo o di un suo
delegato.(71)
64. « Ogni promovendo sia ordinato... al diaconato dal Vescovo proprio o con le sue legittime
lettere dimissorie ».(72) Se il promovendo appartiene ad un Istituto religioso clericale di diritto
pontificio o ad una Società clericale di vita apostolica di diritto pontificio spetta al suo Superiore
maggiore concedergli le lettere dimissorie.(73)
65. L'ordinazione, compiuta secondo il rito del Pontificale Romano,(74) si celebri durante la Messa
solenne, preferibilmente in giorno di domenica o in una festa di precetto e generalmente nella
Chiesa cattedrale.(75) Gli ordinandi vi si preparino « attendendo agli esercizi spirituali per almeno
cinque giorni, nel luogo e nel modo stabiliti dall'Ordinario ».(76) Durante il rito si dia un rilievo
speciale alla partecipazione delle spose e dei figli degli ordinandi coniugati.
IV
LE DIMENSIONI
DELLA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI
1. Formazione umana
66. La formazione umana ha come scopo di plasmare la personalità dei sacri ministri in modo che
diventino « ponte e non ostacolo per gli altri nell'incontro con Gesù Cristo Redentore dell'uomo
».(77) Essi devono perciò essere educati ad acquisire e perfezionare una serie di qualità umane che
permettano loro di godere la fiducia della comunità, di impegnarsi con serenità nel servizio
pastorale, di facilitare l'incontro e il dialogo.
Analogamente a quanto la Pastores dabo vobis indica per la formazione dei presbiteri, anche i
candidati al diaconato dovranno essere educati « all'amore per la verità, alla lealtà, al rispetto per
ogni persona, al senso della giustizia, alla fedeltà alla parola data, alla vera compassione, alla
coerenza e, in particolare, all'equilibrio di giudizio e di comportamento ».(78)
67. Di particolare importanza per i diaconi, chiamati ad essere uomini di comunione e di servizio, è
la capacità di relazione con gli altri. Ciò esige che essi siano affabili, ospitali, sinceri nelle parole e
nel cuore, prudenti e discreti, generosi e disponibili al servizio, capaci di offrire personalmente, e di
suscitare in tutti, rapporti schietti e fraterni, pronti a comprendere, perdonare e consolare.(79) Un
candidato che fosse eccessivamente chiuso in se stesso, scontroso e incapace di stabilire relazioni
significative e serene con gli altri, dovrebbe fare una profonda conversione prima di poter avviarsi
decisamente sulla strada del servizio ministeriale.
68. Alla radice della capacità di relazione con gli altri, c'è la maturità affettiva, che deve essere
raggiunta con un ampio margine di sicurezza sia nel candidato celibe come in quello sposato. Tale
maturità suppone in entrambi i tipi di candidati la scoperta della centralità dell'amore nella propria
esistenza e la lotta vittoriosa contro il proprio egoismo. In realtà, come ha scritto il Papa Giovanni
Paolo II nell'Enciclica Redemptor hominis, « l'uomo non può vivere senza amore. Egli rimane per se
stesso un essere incomprensibile, la sua vita è priva di senso, se non gli viene rivelato l'amore, se
non s'incontra con l'amore, se non lo sperimenta e non lo fa proprio, se non vi partecipa vivamente
».(80) Si tratta di un amore — spiega il Papa nella Pastores dabo vobis — che coinvolge tutte le
dimensioni della persona, fisiche, psichiche e spirituali e che pertanto esige un pieno dominio della
sessualità, che deve diventare veramente e pienamente personale.(81)
Per i candidati celibi, vivere l'amore significa offrire la totalità del proprio essere, delle proprie
energie e della propria sollecitudine a Cristo e alla Chiesa. È una vocazione impegnativa, che deve
fare i conti con le inclinazioni dell'affettività e le pulsioni dell'istinto e che perciò necessita di
rinuncia e vigilanza, di preghiera, e di fedeltà ad una ben precisa regola di vit a. Un aiuto
determinante può venire dalla presenza di vere amicizie, che rappresentano un prezioso aiuto e un
provvidenziale sostegno nel vivere la propria vocazione.(82)
Per i candidati coniugati, vivere l'amore significa offrire se stessi alle proprie spose, in
un'appartenenza reciproca, con un legame totale, fedele e indissolubile, ad immagine dell'amore di
Cristo per la sua Chiesa; significa allo stesso tempo accogliere i figli, amarli ed educarli e irradiare
la comunione familiare a tutta la Chiesa e la società. È una vocazione messa oggi duramente alla
prova dalla preoccupante degradazione di alcuni valori fondamentali e dall'esaltazione
dell'edonismo e di una falsa concezione di libertà. Per essere vissuta nella sua pienezza, la
vocazione alla vita familiare esige di essere alimentata dalla preghiera, dalla liturgia e da una
quotidiana offerta di sé.(83)
69. Condizione per un'autentica maturità umana è l'educazione alla libertà, che si configura come
obbedienza alla verità del proprio essere. « Così intesa, la libertà esige che la persona sia veramente
padrona di se stessa, decisa a combattere e superare le diverse forme di egoismo e di individualismo
che insidiano la vita di ciascuno, pronta ad aprirsi agli altri, generosa nella dedizione e nel servizio
al prossimo ».(84) La formazione alla libertà include anche l'educazione alla coscienza morale, che
allena all'ascolto della voce di Dio nel profondo del proprio cuore e alla sua ferma adesione.
70. Questi molteplici aspetti della maturità umana — qualità umane, capacità di relazione, maturità
affettiva, educazione alla libertà e alla coscienza morale — dovranno essere presi in considerazione
tenendo conto dell'età e della precedente formazione dei candidati e pianificati con programmi
personalizzati. Il direttore per la formazione e il tutore interverranno per la parte di loro
competenza; il direttore spirituale non mancherà di prendere in considerazione questi aspetti e di
verificarli nei colloqui di direzione spirituale. Sono utili poi incontri e conferenze che aiutino la
revisione e diano qualche stimolo per la maturazione. La vita comunitaria — nelle varie forme in
cui potrà essere programmata — costituirà un ambito privilegiato per la verifica e la correzione
fraterna. Nei casi nei quali, a giudizio dei formatori, fosse necessario, si potrà ricorrere, col
consenso degli interessati, ad una consulenza psicologica.
2. Formazione spirituale
71. La formazione umana si apre e si completa nella formazione spirituale, che costituisce il cuore e
il centro unificante di ogni formazione cristiana. Suo fine è di tendere allo sviluppo della vita nuova
ricevuta nel Battesimo.
Quando un candidato inizia il cammino di formazione diaconale, generalmente ha già avuto una
certa esperienza di vita spirituale come, per esempio, il riconoscimento dell'azione dello Spirito,
l'ascolto e la meditazione della Parola di Dio, il gusto della preghiera, l'impegno al servizio dei
fratelli, la disponibilità al sacrificio, il senso della Chiesa, lo zelo apostolico. A seconda poi del suo
stato di vita, egli ha già maturato una certa spiritualità ben precisa: familiare, di consacrazione nel
mondo o di consacrazione nella vita religiosa. La formazione spirituale del futuro diacono, pertanto,
non potrà ignorare quest'esperienza già acquisita, ma dovrà verificarla e rafforzarla, per innestare su
di essa i tratti specifici della spiritualità diaconale.
72. L'elemento maggiormente caratterizzante la spiritualità diaconale è la scoperta e la condivisione
dell'amore di Cristo servo, che venne non per essere servito, ma per servire. Il candidato dovrà
perciò essere aiutato ad acquisire progressivamente quegli atteggiamenti che, pur non
esclusivamente, sono tuttavia specificamente diaconali, quali la semplicità di cuore, il dono totale e
disinteressato di sé, l'amore umile e servizievole verso i fratelli, soprattutto i più poveri, sofferenti e
bisognosi, la scelta di uno stile di condivisione e di povertà. Maria, la serva del Signore, sia
presente in questo cammino e sia invocata, con la recita quotidiana del Rosario, come madre e
ausiliatrice.
73. La fonte di questa nuova capacità di amore è l'Eucaristia, che non a caso caratterizza il ministero
del diacono. Il servizio ai poveri infatti è la logica prosecuzione del servizio all'altare. Il candidato
perciò sarà invitato a partecipare ogni giorno, o almeno frequentemente, nei limiti dei propri
impegni familiari e professionali, alla celebrazione eucaristica e sarà aiutato a penetrarne sempre di
più il mistero. Nell'orizzonte di questa spiritualità eucaristica si abbia cura di valorizzare
adeguatamente il sacramento della Penitenza.
74. Altro elemento caratterizzante la spiritualità diaconale è la Parola di Dio, di cui il diacono è
chiamato ad essere autorevole annunciatore, credendo ciò che proclama, insegnando ciò che crede,
vivendo ciò che insegna.(85) Il candidato dovrà perciò imparare a conoscere la Parola di Dio
sempre più profondamente e a cercare in essa l'alimento costante della sua vita spirituale, attraverso
lo studio accurato e amoroso e l'esercizio quotidiano della lectio divina.
75. Non dovrà mancare poi l'introduzione al senso della preghiera della Chiesa. Pregare infatti a
nome della Chiesa e per la Chiesa fa parte del ministero del diacono. Ciò esige una riflessione
sull'originalità della preghiera cristiana e sul senso della Liturgia delle Ore, ma soprattutto la pratica
iniziazione ad essa. A tal fine, è importante che in tutti gli incontri tra i futuri diaconi vi sia il tempo
consacrato a questa preghiera.
76. Il diacono, infine, incarna il carisma del servizio come partecipazione del ministero
ecclesiastico. Ciò ha risvolti importanti sulla sua vita spirituale, che dovrà essere caratterizzata dalle
note dell'obbedienza e della comunione fraterna. Un'autentica educazione all'obbedienza, anziché
mortificare i doni ricevuti con la grazia dell'ordinazione, garantirà allo slancio apostolico
l'autenticità ecclesiale. La comunione con i confratelli ordinati, presbiteri e diaconi, a sua volta, è un
balsamo che sostiene e stimola la generosità nel ministero. Il candidato dovrà perciò essere educato
al senso di appartenenza al corpo dei ministri ordinati, alla collaborazione fraterna con loro e alla
condivisione spirituale.
77. Mezzi di questa formazione sono i ritiri mensili e gli esercizi spirituali annuali; le istruzioni, da
programmarsi secondo un piano organico e progressivo, che tenga conto delle varie tappe della
formazione; l'accompagnamento spirituale, che deve poter essere assiduo. È compito particolare del
direttore spirituale aiutare il candidato a discernere i segni della sua vocazione, a porsi in un
atteggiamento di continua conversione, a maturare i tratti propri della spiritualità diaconale,
attingendo dagli scritti della spiritualità classica e dall'esempio dei santi, ad operare una sintesi
armonica tra lo stato di vita, la professione e il ministero.
78. Si provveda inoltre perché le mogli dei candidati coniugati crescano nella consapevolezza della
vocazione del marito e della propria missione accanto a lui. Siano invitate perciò a partecipare
regolarmente agli incontri di formazione spirituale.
Anche ai figli si rivolgano opportune iniziative di sensibilizzazione al ministero diaconale.
3. Formazione dottrinale
79. La formazione intellettuale è una dimensione necessaria della formazione diaconale, in quanto
offre al diacono un sostanzioso alimento per la sua vita spirituale e un prezioso strumento per il suo
ministero. Essa è particolarmente urgente oggi, di fronte alla sfida della nuova evangelizzazione cui
la Chiesa è chiamata in questo difficile trapasso di millennio. L'indifferenza religiosa,
l'offuscamento dei valori, la perdita di convergenza etica, il pluralismo culturale esigono che coloro
che sono impegnati nel ministero ordin

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