CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO
NORME FONDAMENTALI PER LA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI
DIRETTORIO PER IL MINISTERO E LA VITA
DEI DIACONI PERMANENTI
LIBRERIA EDITRICE VATICANA
CITTÀ DEL VATICANO 1998
CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
CONGREGAZIONE PER IL CLERO
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
E
INTRODUZIONE
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Il Diaconato permanente, ripristinato dal Concilio Vaticano II in armonica continuità con l'antica Tradizione e con i voti specifici del Concilio Ecumenico di Trento, in questi ultimi decenni ha conosciuto, in numerosi luoghi, forte impulso e ha prodotto frutti promettenti, a tutto vantaggio dell'urgente opera missionaria di nuova evangelizzazione. La Santa Sede e numerosi Episcopati non hanno mancato di offrire elementi normativi e riferimenti di vita e di formazione diaconale, favorendo una esperienza ecclesiale che, per il suo incremento, necessita oggi di unitarietà di indirizzi, di ulteriori elementi chiarificatori e, sul piano operativo, di stimoli e precisazioni pastorali. È l'intera realtà diaconale (visione dottrinale fondamentale, conseguente discernimento vocazionale e preparazione, vita, ministero, spiritualità e formazione permanente) che postula oggi una revisione del cammino fin qui percorso, per giungere ad una chiarificazione globale, indispensabile per un nuovo impulso di questo grado dell'Ordine sacro, in corrispondenza con i voti e le intenzioni del Concilio Ecumenico Vaticano II.
Le Congregazioni per l'Educazione Cattolica e per il Clero, dopo la pubblicazione rispettivamente della Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis per la formazione al sacerdozio e del Direttorio per il ministero e la vita dei presbiteri, hanno sentito la necessità di riservare speciali attenzioni alla tematica del diaconato permanente, anche per completare la trattazione di quanto attiene ai primi due gradi dell'Ordine sacro, oggetto delle loro competenze. Di conseguenza, dopo aver ascoltato l'Episcopato universale e numerosi esperti, le due Congregazioni hanno dedicato a questo tema le loro Assemblee Plenarie del novembre 1995. Quanto ascoltato, unitamente alle numerosissime esperienze pervenute, è stato oggetto di attento studio da parte degli Eminentissimi ed Eccellentissimi Membri, quindi, le due Congregazioni hanno elaborato le presenti redazioni finali della Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium e del Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti che riproducono fedelmente istanze, indicazioni e proposte provenienti da tutte le aree geografiche, rappresentate a così alto livello. I lavori delle due Assemblee Plenarie hanno fatto emergere numerosi elementi di convergenza e quella necessità, sempre più avvertita nel nostro tempo, di una concertata armonia, a vantaggio dell'unitarietà di formazione e dell'efficacia pastorale del sacro ministero, innanzi alle sfide del Terzo Millennio ormai alle soglie. Pertanto, gli stessi Padri hanno chiesto che i due Dicasteri curassero la redazione sincrona dei due documenti, pubblicandoli simultaneamente, preceduti da una sola introduzione comprensiva degli elementi fondamentali.
La Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, preparata dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, intende non soltanto offrire alcuni princìpi di orientamento circa la formazione dei diaconi permanenti, ma anche dare alcune direttive che devono essere tenute in conto dalle Conferenze Episcopali nell'elaborazione della rispettiva « Ratio » nazionale. La Congregazione ha pensato di offrire agli Episcopati questo sussidio, analogo alla Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis, per aiutarli ad adempiere in modo adeguato le prescrizioni del can. 236, CIC, al fine di garantire alla Chiesa l'unità, la serietà e la completezza della formazione dei diaconi permanenti.
Per quanto riguarda il Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti, esso ha valore non soltanto esortativo ma, come anche il precedente per i presbiteri, riveste pure carattere giuridicamente vincolante laddove le sue norme « ricordano uguali norme disciplinari del Codice di Diritto Canonico », o « determinano i modi di esecuzione delle leggi universali della Chiesa, esplicitano le loro ragioni dottrinali e ne inculcano o sollecitano la loro fedele osservanza ».(1) In questi precisi casi, esso va considerato come formale Decreto generale esecutorio (cf can. 32).
Pur conservando la loro identità propria e lo specifico valore giuridico, i due documenti, che vengono ora pubblicati, ciascuno per autorità del rispettivo Dicastero, si richiamano e si integrano vicendevolmente, in forza della loro logica continuità, e si auspica vivamente che siano presentati, accolti ed applicati dappertutto nella loro completezza. L'introduzione, punto di riferimento e di ispirazione dell'intera normativa, qui pubblicata congiuntamente, rimane indissolubilmente legata ai singoli documenti.
Essa si attiene agli aspetti storici e pastorali del diaconato permanente, con specifico riferimento alla dimensione pratica della formazione e del ministero. Gli elementi dottrinali che sostengono le argomentazioni sono quelli della dottrina espressa nei documenti del Concilio Vaticano II e nel successivo Magistero pontificio.
I documenti rispondono ad una necessità largamente avvertita di chiarificare e regolamentare la diversità di impostazione degli esperimenti fin qui condotti, sia a livello di discernimento e di preparazione, sia a livello di attuazione ministeriale e di formazione permanente. In questo modo si potrà assicurare quella stabilità di indirizzi che non mancherà di garantire alla legittima pluralità l'indispensabile unità, con la conseguente fecondità di un ministero che ha già prodotto buoni frutti e promette un valido contributo alla nuova evangelizzazione, alle soglie del Terzo Millennio.
Le direttive, contenute nei due documenti, riguardano i diaconi permanenti del clero secolare diocesano, sebbene di molte, con i dovuti adattamenti, debbano tener conto anche i diaconi permanenti membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica.
INTRODUZIONE(2)
I. Il ministero ordinato
1. « Cristo Signore, per pascere e sempre più accrescere il Popolo di Dio, ha stabilito nella sua Chiesa vari ministeri, che tendono al bene di tutto il Corpo. I ministri, infatti, che sono rivestiti di sacra potestà, servono i loro fratelli, perché tutti coloro che appartengono al Popolo di Dio, e perciò, hanno una vera dignità cristiana, tendano liberamente e ordinatamente allo stesso fine e arrivino alla salvezza ».(3)
Il sacramento dell'ordine « configura a Cristo in forza di una grazia speciale dello Spirito Santo, allo scopo di servire da strumento di Cristo per la sua Chiesa. Per mezzo dell'ordinazione si viene abilitati ad agire come rappresentanti di Cristo, Capo della Chiesa, nella sua triplice funzione di sacerdote, profeta e re ».(4)
Grazie al sacramento dell'ordine la missione affidata da Cristo ai suoi Apostoli continua ad essere esercitata nella Chiesa fino alla fine dei tempi: esso è, dunque, il sacramento del ministero apostolico.(5) L'atto sacramentale dell'ordinazione va al di là di una semplice elezione, designazione, delega o istituzione da parte della comunità, poiché conferisce un dono dello Spirito Santo, che permette di esercitare una potestà sacra, che può venire soltanto da Cristo, mediante la sua Chiesa.(6) « L'inviato del Signore parla e agisce non per autorità propria, ma in forza dell'autorità di Cristo; non come membro della comunità, ma parlando ad essa in nome di Cristo. Nessuno può conferire a se stesso la grazia, essa deve essere data e offerta. Ciò suppone che vi siano ministri della grazia, autorizzati e abilitati da Cristo ».(7)
Il sacramento del ministero apostolico comporta tre gradi. Infatti « il ministero ecclesiastico di istituzione divina viene esercitato in diversi ordini, da quelli che già anticamente sono chiamati vescovi, presbiteri, diaconi ».(8) Insieme ai presbiteri e ai diaconi, che prestano il loro aiuto, i vescovi hanno ricevuto il ministero pastorale nella comunità e presiedono in luogo di Dio al gregge di cui sono i pastori, quali maestri di dottrina, sacerdoti del sacro culto e ministri di governo.(9)
La natura sacramentale del ministero ecclesiale fa sì che ad esso sia « intrinsecamente legato il carattere di servizio. I ministri, infatti, in quanto dipendono interamente da Cristo, il quale conferisce missione e
autorità, sono veramente "servi di Cristo" (cf Rm 1, 11), ad immagine di lui che ha assunto liberamente per noi "la condizione di servo" (Fil 2, 7) ».(10)
Il sacro ministero ha, altresì, carattere collegiale(11) e carattere personale,(12) per cui « il ministero sacramentale nella Chiesa è, ad un tempo, un servizio collegiale e personale, esercitato in nome di Cristo ».(13)
II. L'ordine del diaconato
2. Il servizio dei diaconi nella Chiesa è documentato fin dai tempi apostolici. Una consolidata tradizione, attestata già da sant'Ireneo e confluita nella liturgia di ordinazione, ha visto l'inizio del diaconato nell'evento dell'istituzione dei « sette », di cui parlano gli Atti degli Apostoli (6, 1-6). Nel grado iniziale della sacra gerarchia stanno quindi i diaconi, il cui ministero è stato sempre tenuto in grande onore nella Chiesa.(14) San Paolo li saluta assieme ai vescovi nell'esordio della Lettera ai Filippesi (cf Fil 1, 1) e nella Prima Lettera a Timoteo recensisce le qualità e le virtù di cui devono essere ornati per compiere degnamente il loro ministero (cf 1 Tm 3, 8-13).(15)
La letteratura patristica attesta fin dal principio questa struttura gerarchica e ministeriale della Chiesa, comprensiva del diaconato. Per sant'Ignazio di Antiochia(16) una Chiesa particolare senza vescovo, presbitero e diacono sembra impensabile. Egli sottolinea come il ministero del diacono non è altro che « il ministero di Gesù Cristo, il quale prima dei secoli era presso il Padre ed è apparso alla fine dei tempi ». « Non sono, infatti, diaconi per cibi o bevande, ma ministri della Chiesa di Dio ». La Didascalia Apostolorum(17) e i Padri dei secoli successivi, come pure i diversi Concili(18) e la prassi ecclesiastica(19) testimoniano della continuità e dello sviluppo di tale dato rivelato.
L'istituzione diaconale fu fiorente, nella Chiesa d'Occidente, fino al V secolo; poi, per varie ragioni, essa conobbe un lento declino, finendo con il rimanere solo come tappa intermedia per i candidati all'ordinazione sacerdotale.
Il Concilio di Trento dispose che il diaconato permanente venisse ripristinato, come era anticamente, secondo la sua propria natura, quale originaria funzione nella Chiesa.(20) Ma tale prescrizione non trovò concreta attuazione.
Fu il Concilio Vaticano II a stabilire che il diaconato potesse « in futuro essere restaurato come grado proprio e permanente della gerarchia..., (ed) essere conferito a uomini di età matura, anche sposati, così pure a giovani idonei, per i quali però deve rimanere in vigore la legge del celibato », secondo la costante tradizione.(21) Le ragioni che hanno determinato questa scelta furono sostanzialmente tre: a) il desiderio di arricchire la Chiesa con le funzioni del ministero diaconale che altrimenti, in molte regioni, avrebbero potuto difficilmente essere esercitate; b) l'intenzione di rafforzare con la grazia dell'ordinazione diaconale coloro che già esercitavano di fatto funzioni diaconali; c) la preoccupazione di provvedere di ministri sacri quelle regioni che soffrivano di scarsità di clero. Queste ragioni mettono in evidenza come la restaurazione del diaconato permanente non intendesse minimamente pregiudicare il significato, il ruolo e la fioritura del sacerdozio ministeriale, che sempre deve essere generosamente perseguita anche in ragione della sua insostituibilità.
Paolo VI, per dare attuazione alle indicazioni conciliari, stabilì, con la Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem (18 giugno 1967),(22) le regole generali per la restaurazione del diaconato permanente nella Chiesa latina. L'anno successivo, con la Costituzione apostolica Pontificalis romani recognitio (18 giugno 1968),(23) approvò il nuovo rito per il conferimento dei sacri ordini dell'episcopato, del presbiterato e del diaconato, definendo altresì la materia e la forma delle medesime ordinazioni, e, finalmente, con la Lettera apostolica Ad pascendum (15 agosto 1972),(24) precisò le condizioni per l'ammissione e l'ordinazione dei candidati al diaconato. Gli elementi essenziali di questa normativa furono recepiti tra le norme del Codice di diritto canonico, promulgato dal papa Giovanni Paolo II il 25 gennaio 1983.(25)
Sulla scia della legislazione universale, molte Conferenze Episcopali procedettero e tuttavia procedono, previa l'approvazione della Santa Sede, alla restaurazione del diaconato permanente nelle loro Nazioni e alla stesura di norme complementari al riguardo.
III. Il diaconato permanente
3. L'esperienza plurisecolare della Chiesa ha suggerito la norma, secondo cui l'ordine del presbiterato è conferito soltanto a colui che prima ha ricevuto il diaconato e l'ha opportunamente esercitato.(26) Tuttavia l'ordine del diaconato « non deve essere considerato come un puro e semplice grado di accesso al sacerdozio ».(27)
« È stato uno dei frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II quello di voler restituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia ».(28) Sulla base di « motivazioni legate alle circostanze storiche e alle prospettive pastorali » accolte dai Padri conciliari, in verità « operava misteriosamente lo Spirito Santo, protagonista della vita della Chiesa, portando ad una nuova attuazione del quadro completo della gerarchia, tradizionalmente composta di vescovi, sacerdoti e diaconi. Si promuoveva in tal modo una rivitalizzazione delle comunità cristiane, rese più conformi a quelle uscite dalle mani degli Apostoli e fiorite nei primi secoli, sempre sotto l'impulso del Paraclito, come attestano gli Atti ».(29)
Il diaconato permanente costituisce un importante arricchimento per la missione della Chiesa.(30) Poiché i munera che competono ai diaconi sono necessari alla vita della Chiesa,(31) è conveniente e utile che, soprattutto nei territori di missione,(32) gli uomini che nella Chiesa sono chiamati ad un ministero veramente diaconale, sia nella vita liturgica e pastorale, sia nelle opere sociali e caritative « siano fortificati per mezzo dell'imposizione delle mani, trasmessa dal tempo degli Apostoli, e siano più strettamente uniti all'altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato ».(33)
Città del Vaticano, 22 febbraio 1998, festa della Cattedra di S. Pietro, Apostolo.
Congregazione per l'Educazione Cattolica
PIO CARD. LAGHI
Prefetto
+ José Saraiva Martins
Arciv. tit. di Tuburnica
Segretario
Congregazione per il Clero
DARÍO CASTRILLÓN HOYOS
Prefetto
+ Csaba Ternyák
Arciv. tit. di Eminenziana
Segretario
NOTE
(1) Cf Pontificio Consiglio per l'Interpretazione dei Testi Legislativi, Chiarimenti circa il valore vincolante dell'art. 66 del Direttorio per il Ministero e la Vita dei Presbiteri (22 ottobre 1994), in Rivista « Sacrum Ministerium », 2 (1995), p. 263.
(2) Questa parte introduttoria è comune alla « Ratio » e al « Direttorio ». Nel caso di pubblicazioni disgiunte dei due documenti, essi dovranno comunque riportarla.
(3) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 18.
(4) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1581.
(5) Cf ibidem, n. 1536.
(6) Cf ibidem, n. 1538.
(7) Ibidem, n. 875.
(8) Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 28.
(9) Cf ibidem, 20; C.I.C., can. 375, § 1.
(10) Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 876.
(11) Cf ibidem, n. 877.
(12) Cf ibidem, n. 878.
(13) Ibidem, n. 879.
(14) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29; Paolo VI, Lett. ap. Ad pascendum (15 agosto 1972): AAS 64 (1972), p. 534.
(15) Inoltre, tra i 60 collaboratori che appaiono nelle sue lettere, alcuni sono indicati come diaconi: Timoteo (1 Ts 3, 2), Epafra (Col 1, 7), Tichico (Col 4, 7; Ef 6, 2).
(16) Cf Epist. ad Philadelphenses, 4; Epist. ad Smyrnaeos, 12, 2; Epist. ad Magnesios, 6, 1: F. X. Funk (ed.), Patres Apostolici, Tubingale 1901, pp. 266-267; 286-287; 234-235.
(17) Cf Didascalia Apostolorum (Siriaca), capp. III, XI: A. Vööbus (ed.), The « Didascalia Apostolorum » in Syriae (testo originale e traduzione in inglese), CSCO, vol. I, n. 402 (tomo 176), pp. 29-30; vol. II, n. 408 (tomo 180), pp. 120-129; Didascalia Apostolorum, III, 13 (19), 1-7: F. X. Funk (ed.), Didascalia et Constitutiones Apostolorum, Paderbornae 1906, I, pp. 212-216.
(18) Cf i Canoni 32 e 33 del Concilio di Elvira (Eliberitanum, a. 300303): PL 84, 305; i canoni 16 (15), 18, 21 del Concilio di Arles I (Arelatense I, a. 314); CCL, 148, pp. 12-13, e i canoni 15, 16, 18 del Concilio di Nicea I (Nicaenum I, a. 325): Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. bilingue, a cura di G. Alberigo G. L. Dossetti - Cl. Leonardi - P. Prodi, cons. di H. Jedin, Ed. Dehoniane, Bologna 1991, pp. 1315.
(19) Ogni Chiesa locale, nei primi tempi del cristianesimo, doveva avere i suoi diaconi in numero proporzionato a quello dei membri della Chiesa, perché possano conoscere ed aiutare ognuno (cf Didascalia Apostolorum, III, 12 (16): F. X. Funk, ed. cit., I, p. 208). A Roma, il Papa san Fabiano (236-250) aveva diviso la città in sette zone (« regiones », più tardi chiamate « diaconie ») cui era preposto un diacono (« regionarius ») per la promozione della carità e l'assistenza ai bisognosi. Analoga era l'organizzazione « diaconale » in molte città orientali e occidentali nei secoli terzo e quarto.
(20) Cf Conc. Ecum. di Trento, Sessione XXIII, Decreta De reformatione, can. 17: Conciliorum Oecumenicorum Decreta, ed. bilingue cit., p. 750.
(21) Cost. dogm. Lumen gentium, 29.
(22) AAS 59 (1967), 697-704.
(23) AAS 60 (1968), 369-373.
(24) AAS 64 (1972), 534-540.
(25) I canoni che parlano esplicitamente dei diaconi permanenti sono una diecina: 236; 276, § 2,3o; 281, § 3; 288; 1031, §§ 2-3; 1032, § 3; 1035, § 1; 1037; 1042, 1o; 1050, 3o.
(26) Cf C.I.C., can. 1031, § 1.
(27) Paolo VI, Lett. ap. Sacrum Diaconatus Ordinem (18 giugno 1969): AAS 59 (1967), p. 698.
(28) Cf Conc. Ecum. Vat. II. Cost. dogm. Lumen gentium, 29; Decr. Ad gentes, 16; Decr. Orientalium Ecclesiarum, 17; Giovanni Paolo II, Allocuzione (16 marzo 1985), n. 1: Insegnamenti, VIII, 1 (1985), p. 648.
(29) Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (6 ottobre 1993), n. 5: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 954.
(30) « Una esigenza particolarmente sentita nella decisione del ristabilimento del diaconato permanente era ed è quella della maggiore e più diretta presenza di ministri della Chiesa nei vari ambienti di famiglia, di lavoro, di scuola ecc., oltre che nelle strutture pastorali costituite » (Giovanni Paolo II, Catechesi nell'Udienza generale (6 ottobre 1993), n. 6: Insegnamenti, XVI, 2 (1993), p. 954.
(31) Cf Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. Lumen gentium, 29b.
(32) Cf ibidem, Decr. Ad gentes, 16.
(33) Ibidem, Decr. Ad gentes, 16. Cf Catechismo della Chiesa Cattolica, n. 1571.
CONGREGAZIONE PER L'EDUCAZIONE CATTOLICA
RATIO FUNDAMENTALIS INSTITUTIONIS
DIACONORUM PERMANENTIUM
NORME FONDAMENTALI
PER LA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI
INTRODUZIONE
1. Gli itinerari formativi
1. Circa la formazione dei diaconi permanenti, le prime indicazioni furono date dalla Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem.(1)
Esse sono state poi riprese e precisate nella Lettera circolare della Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica del 16 luglio 1969, Come è a conoscenza, con cui si prevedevano « diversi tipi di formazione » a seconda dei « diversi tipi di diaconato » (per celibi, sposati, « destinati a luoghi di missione o a paesi ancora in via di sviluppo », chiamati ad « esplicare la loro funzione in Nazioni di una certa civiltà e con una cultura abbastanza elevata »). Per la formazione dottrinale, si specificava che essa doveva essere al di sopra di quella di un semplice catechista e, in qualche modo, analoga a quella del sacerdote. Si elencavano poi, le materie che dovevano essere prese in considerazione per l'elaborazione del programma di studi.(2)
La successiva Lettera apostolica Ad pascendum precisò che « per quanto riguarda il corso degli studi teologici, che deve precedere l'ordinazione dei diaconi permanenti, è compito delle Conferenze Episcopali emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune, e sottoporle per l'approvazione alla Sacra Congregazione per l'Educazione Cattolica ».(3)
Il nuovo Codice di Diritto Canonico integrò gli elementi essenziali di questa normativa nel can. 236.
2. Dopo circa trent'anni dalle prime indicazioni, e con gli apporti delle esperienze successive, si è ritenuto ora opportuno elaborare la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium. Suo scopo è quello di porsi come strumento per orientare ed armonizzare, nel rispetto delle legittime diversità, i programmi educativi tracciati dalle Conferenze Episcopali e dalle diocesi, che a volte risultano essere molto diversi tra di loro.
2. Il riferimento ad una sicura teologia del diaconato
3. L'efficacia della formazione dei diaconi permanenti dipende in gran parte dalla concezione teologica sul diaconato che la sottende. Essa infatti offre le coordinate per determinare e orientare l'itinerario formativo e, allo stesso tempo, traccia la meta verso cui tendere.
La quasi totale scomparsa del diaconato permanente nella Chiesa d'Occidente per più di un millennio ha reso certamente più difficile la comprensione della profonda realtà di questo ministero. Tuttavia, non si può dire per ciò stesso che la teologia del diaconato sia senza alcun riferimento autorevole, in completa balìa delle differenti opinioni teologiche. I riferimenti esistono, e sono molto chiari, anche se esigono di essere ulteriormente sviluppati e approfonditi. Qui di seguito ne vengono richiamati alcuni ritenuti più importanti, senza avere per questo alcuna pretesa di completezza.
4. Innanzitutto bisogna considerare il diaconato, come ogni altra identità cristiana, all'interno della Chiesa, intesa come mistero di comunione trinitaria in tensione missionaria. È questo un riferimento necessario nella definizione dell'identità di ogni ministro ordinato, anche se non prioritario, in quanto la sua verità piena consiste nell'essere una partecipazione specifica ed una ripresentazione del ministero di Cristo.(4) È per questo che il diacono riceve l'imposizione delle mani ed è sostenuto da una specifica grazia sacramentale che lo innesta nel sacramento dell'ordine.(5)
5. Il diaconato viene conferito mediante una speciale effusione dello Spirito (ordinazione), che realizza in chi la riceve una specifica conformazione a Cristo, Signore e servo di tutti. Nella Lumen gentium, n. 29, si precisa, citando un testo delle Constitutiones Ecclesiae Aegyptiacae, che l'imposizione delle mani al diacono non è « ad sacerdotium sed ad ministerium »,(6) cioè, non per la celebrazione eucaristica, ma per il servizio. Questa indicazione, insieme al monito di san Policarpo, pure ripreso dalla Lumen gentium, n. 29,(7), Patres Apostolici, I, Tubingae 1901, pp. 300-302).] delinea l'identità teologica specifica del diacono: egli, come partecipazione dell'unico ministero ecclesiastico, è nella Chiesa segno sacramentale specifico di Cristo servo. Suo compito è di essere « interprete delle necessità e dei desideri delle comunità cristiane » e « animatore del servizio, ossia della diakonia »,(8) che è parte essenziale della missione della Chiesa.
6. Materia dell'ordinazione diaconale è l'imposizione delle mani del Vescovo; la forma è costituita dalle parole della preghiera di ordinazione, che si articola nei tre passaggi dell'anamnesi, dell'epiclesi e dell'intercessione.(9) L'anamnesi (che ripercorre la storia della salvezza incentrata in Cristo) si rifà ai « leviti », richiamando il culto, e ai « sette » degli Atti degli Apostoli, richiamando la carità. L'epiclesi invoca la forza dei sette doni dello Spirito perché l'ordinando sia in grado di imitare Cristo come « diacono ». L'intercessione esorta a una vita generosa e casta.
La forma essenziale per il sacramento è l'epiclesi, che consiste nelle parole: « Ti supplichiamo, o Signore, effondi in loro lo Spirito Santo, che li fortifichi con i sette doni della tua grazia, perché compiano fedelmente l'opera del ministero ». I sette doni hanno origine da un passo di Isaia 11, 2, recepito dalla versione ampliata che ne hanno dato i Settanta. Si tratta dei doni dello Spirito dati al Messia, che vengono partecipati ai nuovi ordinati.
7. In quanto grado dell'ordine sacro, il diaconato imprime il carattere e comunica una grazia sacramentale specifica. Il carattere diaconale è il segno configurativo-distintivo impresso indelebilmente nell'anima che configura chi è ordinato a Cristo, il quale si è fatto diacono, cioè servo di tutti.(10) Esso porta con sé una specifica grazia sacramentale, che è forza, vigor specialis, dono per vivere la nuova realtà operata dal sacramento. « Quanto ai diaconi, la grazia sacramentale dà loro la forza necessaria per servire il Popolo di Dio nella diaconia della Liturgia, della Parola e della carità, in comunione con il Vescovo ed il suo presbiterio ».(11) Come in tutti i sacramenti che imprimono il carattere, la grazia ha una virtualità permanente. Fiorisce e rifiorisce nella misura in cui è accolta e riaccolta nella fede.
8. Nell'esercizio della loro potestà, i diaconi, essendo partecipi ad un grado inferiore del ministero ecclesiastico, dipendono necessariamente dai Vescovi, che hanno la pienezza del sacramento dell'ordine. Inoltre, essi sono posti in una speciale relazione con i presbiteri, in comunione con i quali sono chiamati a servire il popolo di Dio.(12)
Da un punto di vista disciplinare, con l'ordinazione diaconale, il diacono è incardinato nella Chiesa particolare o nella Prelatura personale al cui servizio è stato ammesso, oppure, come chierico, in un Istituto religioso di vita consacrata o in una Società clericale di vita apostolica.(13) L'istituto dell'incardinazione non rappresenta un fatto più o meno accidentale, ma si caratterizza come legame costante di servizio ad una concreta porzione di popolo di Dio. Esso implica l'appartenenza ecclesiale a livello giuridico, affettivo e spirituale e l'obbligo del servizio ministeriale.
3. Il ministero del diacono nei diversi contesti pastorali
9. Il ministero del diacono si caratterizza per l'esercizio dei tre munera propri del ministero ordinato, secondo la prospettiva specifica della diaconia.
In riferimento al munus docendi, il diacono è chiamato a proclamare la Scrittura e istruire ed esortare il popolo.(14) Ciò è espresso dalla consegna del libro dei Vangeli, prevista nel rito stesso dell'ordinazione.(15)
Il munus sanctificandi del diacono si esplica nella preghiera, nell'amministrazione solenne del battesimo, nella conservazione e distribuzione dell'Eucaristia, nell'assistenza e benedizione del matrimonio, nella presidenza del rito del funerale e della sepoltura e nell'amministrazione dei sacramentali.(16) Ciò evidenzia come il ministero diaconale abbia il suo punto di partenza e di arrivo nell'Eucaristia, e non possa esaurirsi in un semplice servizio sociale.
Infine, il munus regendi si esercita nella dedizione alle opere di carità e di assistenza(17) e nell'animazione di comunità o settori della vita ecclesiale, specie per quanto riguarda la carità. È questo il ministero più tipico del diacono.
10. Le linee della ministerialità nativa del diaconato sono dunque, come si evince dall'antica prassi diaconale e dalle indicazioni conciliari, molto ben definite. Tuttavia, se tale nativa ministerialità è unica, sono però diversi i modelli concreti del suo esercizio, che dovranno essere suggeriti di volta in volta dalle diverse situazioni pastorali delle singole Chiese. Nella precisazione dell'iter formativo, non si potrà ovviamente non tenerne conto.
4. La spiritualità diaconale
11. Dall'identità teologica del diacono, scaturiscono con chiarezza i lineamenti della sua specifica spiritualità, che si presenta essenzialmente come spiritualità del servizio.
Il modello per eccellenza è il Cristo servo, vissuto totalmente al servizio di Dio, per il bene degli uomini. Egli si è riconosciuto annunciato nel servo del primo carme del Libro di Isaia (cf Lc 4, 18-19), ha qualificato espressamente la sua azione come diaconia (cf Mt 20, 28; Lc 22, 27; Gv 13, 1-17; Fil 2, 7-8; 1 Pt 2, 21-25) ed ha raccomandato ai suoi discepoli di fare altrettanto (cf Gv 13, 34-35; Lc 12, 37).
La spiritualità del servizio è una spiritualità di tutta la Chiesa, in quanto tutta la Chiesa, ad immagine di Maria, è la « serva del Signore » (Lc 1, 28), a servizio della salvezza del mondo. Proprio perché tutta la Chiesa possa meglio vivere questa spiritualità di servizio, il Signore le dona un segno vivente e personale del suo stesso essere servo. Perciò, in modo specifico, essa è la spiritualità del diacono. Egli, infatti, con la sacra ordinazione, è costituito nella Chiesa icona vivente di Cristo servo. Il Leitmotiv della sua vita spirituale sarà dunque il servizio; la sua santità consisterà nel farsi servitore generoso e fedele di Dio e degli uomini, specie dei più poveri e sofferenti; il suo impegno ascetico sarà volto ad acquisire quelle virtù che sono richieste dall'esercizio del suo ministero.
12. Ovviamente tale spiritualità dovrà integrarsi armonicamente di volta in volta con la spiritualità legata allo stato di vita. Per cui, la medesima spiritualità diaconale acquisirà connotazioni diverse a seconda che sia vissuta da uno sposato, da un vedovo, da un celibe, da un religioso, da un consacrato nel mondo. L'itinerario formativo dovrà tener conto di queste modulazioni diverse e offrire, a seconda dei tipi di candidati, percorsi spirituali differenziati.
5. Il compito delle Conferenze Episcopali
13. « È compito delle legittime assemblee dei Vescovi o Conferenze Episcopali, deliberare, con l'assenso del Sommo Pontefice, se e dove, in vista del bene dei fedeli, sia da istituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia ».(18)
Alle Conferenze Episcopali il Codice di Diritto Canonico attribuisce altresì la competenza a specificare mediante disposizioni complementari la disciplina riguardante la recita della liturgia delle ore,(19) l'età richiesta per l'ammissione(20) e la formazione, cui è dedicato il can. 236. Questo canone stabilisce che siano le Conferenze Episcopali ad emanare, in base alle circostanze di luogo, le norme opportune perché i candidati al diaconato permanente, sia giovani sia di età più matura, sia celibi sia coniugati, « siano formati a condurre una vita evangelica e siano preparati a compiere nel debito modo i doveri propri dell'ordine ».
14. Per aiutare le Conferenze Episcopali a tracciare itinerari formativi che, pur attenti alle diverse situazioni particolari, siano tuttavia in sintonia con il cammino universale della Chiesa, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha preparato la presente Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium, che intende offrire un punto di riferimento per precisare i criteri del discernimento vocazionale e i vari aspetti della formazione. Tale documento — come è nella sua stessa natura — stabilisce soltanto alcune linee fondamentali di carattere generale, che costituiscono la norma cui dovranno riferirsi le Conferenze Episcopali per l'elaborazione o l'eventuale perfezionamento delle loro rispettive rationes nazionali. In tal modo, senza mortificare la creatività e l'originalità delle Chiese particolari, vengono indicati i princìpi e i criteri, sulla base dei quali la formazione dei diaconi permanenti può essere programmata con sicurezza e in armonia con le altre Chiese.
15. Analogamente poi a quanto lo stesso Concilio Vaticano II ha stabilito per le rationes institutionis sacerdotalis,(21) con il presente documento si richiede alle Conferenze Episcopali che hanno restaurato il diaconato permanente di sottoporre le loro rispettive rationes institutionis diaconorum permanentium all'esame e all'approvazione della Santa Sede. Questa le approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.
6. Responsabilità dei Vescovi
16. La restaurazione del diaconato permanente in una Nazione non implica l'obbligo della sua restaurazione in tutte le diocesi. Sarà il Vescovo diocesano che, dopo aver prudentemente sentito il parere del Consiglio presbiterale e, se esiste, del Consiglio pastorale, procederà o meno al riguardo, tenendo conto delle necessità concrete e della situazione specifica della sua Chiesa particolare.
Nel caso egli opti per la restaurazione del diaconato permanente, sarà sua cura promuovere un'opportuna catechesi al riguardo, sia tra i laici che tra i sacerdoti e i religiosi, in modo che il ministero diaconale sia compreso in tutta la sua profondità. Inoltre, egli provvederà ad erigere le strutture necessarie all'opera formativa ed a nominare dei collaboratori idonei che lo coadiuvino come responsabili diretti della formazione, oppure, a seconda delle circostanze, si impegnerà a valorizzare le strutture formative di altre diocesi, o quelle regionali o nazionali.
Il Vescovo poi si preoccuperà che, sulla base della ratio nazionale e dell'esperienza in atto, sia redatto e periodicamente aggiornato un apposito regolamento diocesano.
7. Il diaconato permanente negli Istituti di vita consacrata e nelle Società di vita apostolica
17. L'istituzione del diaconato permanente tra i membri degli Istituti di vita consacrata e delle Società di vita apostolica è regolata dalle norme della Lettera apostolica Sacrum diaconatus ordinem. Essa stabilisce che « istituire il diaconato permanente tra i religiosi è diritto riservato alla Santa Sede, alla quale soltanto spetta di esaminare e approvare i voti dei capitoli generali in materia ».(22) Quanto si è detto — continua il documento — « deve pure intendersi come riferito anche ai membri degli altri istituti che professano i consigli evangelici ».(23)
Ogni Istituto o Società che abbia ottenuto il diritto di ripristinare al suo interno il diaconato permanente assume la responsabilità di garantire la formazione umana, spirituale, intellettuale e pastorale dei suoi candidati. Tale Istituto o Società si dovrà impegnare perciò a predisporre un proprio programma formativo che recepisca il carisma e la spiritualità propri dell'Istituto o della Società e, allo stesso tempo, sia in sintonia con la presente Ratio fundamentalis, specie per quanto riguarda la formazione intellettuale e pastorale.
Il programma di ogni Istituto o Società dovrà essere sottoposto all'esame e all'approvazione della Congregazione per gli Istituti di vita consacrata e le Società di vita apostolica o della Congregazione per l'Evangelizzazione dei Popoli e della Congregazione per le Chiese Orientali per i territori di loro competenza. La Congregazione competente, sentito il parere della Congregazione per l'Educazione Cattolica per quanto riguarda la formazione intellettuale, lo approverà, dapprima ad experimentum, e poi per un determinato numero di anni, in modo che siano garantite periodiche revisioni.
I
I PROTAGONISTI
DELLA FORMAZIONE
DEI DIACONI PERMANENTI
1. La Chiesa e il Vescovo
18. La formazione dei diaconi, come del resto degli altri ministri e di tutti i battezzati, è un compito che coinvolge tutta la Chiesa. Essa, salutata dall'apostolo Paolo come « la Gerusalemme di lassù » e « la nostra madre » (Gal 4, 26), a somiglianza di Maria « mediante la predicazione e il battesimo, genera alla vita nuova e immortale i figli che sono stati concepiti ad opera dello Spirito Santo e sono nati da Dio ».(24) Non solo: essa, imitando la maternità di Maria, accompagna i suoi figli con amore materno e si prende cura di tutti perché tutti arrivino alla pienezza della loro vocazione.
La cura della Chiesa per i suoi figli si esprime nell'offerta della Parola e dei sacramenti, nell'amore e nella solidarietà, nella preghiera e nella sollecitudine dei vari ministri. Ma in questa cura, per così dire visibile, si fa presente la cura dello Spirito di Cristo. Infatti, « l'organismo sociale della Chiesa serve allo Spirito vivificante di Cristo come mezzo per far crescere il corpo »,(25) sia nella sua globalità, come nella singolarità dei suoi membri.
Nella cura della Chiesa per i suoi figli, il primo protagonista è dunque lo Spirito di Cristo. È Lui che li chiama, che li accompagna e che plasma i loro cuori perché possano riconoscere la sua grazia e corrispondervi generosamente. La Chiesa deve essere ben cosciente di questo spessore sacramentale della sua opera educativa.
19. Nella formazione dei diaconi permanenti, il primo segno e strumento dello Spirito di Cristo è il Vescovo proprio (o il Superiore maggiore competente).(26), art. I, § 1; art. II, § 1: AAS 78 [1986], pp. 482; 483).] È lui il responsabile ultimo del loro discernimento e della loro formazione.(27) Egli, pur esercitando ordinariamente tale compito tramite i collaboratori che si è scelto, nondimeno si impegnerà, nei limiti del possibile, di conoscere personalmente quanti si preparano al diaconato.
2. Gli incaricati della formazione
20. Le persone che, in dipendenza dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) e in stretta collaborazione con la comunità diaconale, hanno una speciale responsabilità nella formazione dei candidati al diaconato permanente sono: il direttore per la formazione, il tutore (dove il numero lo richiede), il direttore spirituale e il parroco (o il ministro cui il candidato è affidato per il tirocinio diaconale).
21. Il direttore per la formazione, nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente) ha il compito di coordinare le varie persone impegnate nella formazione, di presiedere e animare tutta l'opera educativa nelle sue varie dimensioni, e di tenere i contatti con le famiglie degli aspiranti e dei candidati coniugati e con le loro comunità di provenienza. Inoltre, egli ha la responsabilità di presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente), dopo aver sentito il parere degli altri formatori,(28) escluso il direttore spirituale, il giudizio di idoneità sugli aspiranti per la loro ammissione tra i candidati, e sui candidati per la loro promozione all'ordine del diaconato.
Per i suoi compiti decisivi e delicati, il direttore per la formazione dovrà essere scelto con molta cura. Dovrà essere uomo di fede viva e di forte senso ecclesiale, aver avuto un'ampia esperienza pastorale e aver dato prova di saggezza, equilibrio e capacità di comunione; dovrà inoltre aver acquisito una solida competenza teologica e pedagogica.
Egli potrà essere un presbitero o un diacono e, preferibilmente, non essere allo stesso tempo anche il responsabile per i diaconi ordinati. Infatti, sarebbe auspicabile che questa responsabilità rimanesse distinta da quella per la formazione degli aspiranti e dei candidati.
22. Il tutore, designato dal direttore per la formazione tra i diaconi o tra i presbiteri di provata esperienza e nominato dal Vescovo (o dal Superiore maggiore competente), è l'accompagnatore diretto di ogni aspirante e di ogni candidato. Egli è incaricato di seguire da vicino il cammino di ciascuno, offrendo il suo sostegno e il suo consiglio per la soluzione degli eventuali problemi e per la personalizzazione dei vari momenti formativi. È inoltre chiamato a collaborare con il direttore per la formazione nella programmazione delle diverse attività formative e nell'elaborazione del giudizio di idoneità da presentare al Vescovo (o al Superiore maggiore competente). A seconda delle circostanze, il tutore avrà la responsabilità di una sola persona o di un piccolo gruppo.
23. Il direttore spirituale è scelto da ogni aspirante o candidato e dovrà essere approvato dal Vescovo o dal Superiore maggiore. Il suo compito è di discernere l'opera interiore che lo Spirito compie nell'anima dei chiamati e, allo stesso tempo, di accompagnare e sostenere la loro continua conversione; dovrà inoltre dare concreti suggerimenti per la maturazione di un'autentica spiritualità diaconale e offrire stimoli efficaci per l'acquisizione delle virtù che vi sono connesse. Per tutto ciò, gli aspiranti e i candidati siano invitati ad affidarsi per la direzione spirituale solo a sacerdoti di provata virtù, dotati di buona cultura teologica, di profonda esperienza spirituale, di spiccato senso pedagogico, di forte e squisita sensibilità ministeriale.
24. Il parroco (o altro ministro) è scelto dal direttore per la formazione d'accordo con l'équipe formativa e tenendo conto delle diverse situazioni dei candidati. Egli è chiamato ad offrire a colui che gli è stato affidato una viva comunione ministeriale e ad iniziarlo ed accompagnarlo nelle attività pastorali che riterrà più idonee; inoltre, avrà cura di fare una periodica verifica del lavoro fatto con il candidato stesso e di comunicare l'andamento del tirocinio al direttore per la formazione.
3. I professori
25. I professori concorrono in modo rilevante alla formazione dei futuri diaconi. Essi infatti, attraverso l'insegnamento del sacrum depositum custodito dalla Chiesa, alimentano la fede dei candidati e li abilitano al compito di maestri del popolo di Dio. Per tale ragione, essi devono preoccuparsi non solo di acquisire la necessaria competenza scientifica e una sufficiente capacità pedagogica, ma anche di testimoniare con la vita la Verità che insegnano.
Per poter armonizzare il loro specifico contributo con le altre dimensioni della formazione, è importante che essi siano disponibili, a seconda delle circostanze, a collaborare e confrontarsi con le altre persone impegnate nella formazione. Contribuiranno così ad offrire ai candidati una formazione unitaria e li faciliteranno nella necessaria opera di sintesi.
4. La comunità di formazione dei diaconi permanenti
26. Gli aspiranti e i candidati al diaconato permanente costituiscono per forza di cose un ambiente originale, una specifica comunità ecclesiale che influisce profondamente sulla dinamica formativa.
Gli incaricati della formazione dovranno preoccuparsi che tale comunità sia caratterizzata da profonda spiritualità, senso di appartenenza, spirito di servizio e slancio missionario, e abbia un ben preciso ritmo di incontri e di preghiera.
La comunità di formazione dei diaconi permanenti potrà così essere per gli aspiranti e i candidati al diaconato un prezioso sostegno nel discernimento della loro vocazione, nella maturazione umana, nell'iniziazione alla vita spirituale, nello studio teologico e nell'esperienza pastorale.
5. Le comunità di provenienza
27. Le comunità di provenienza degli aspiranti e dei candidati al diaconato possono esercitare un influsso non indifferente sulla loro formazione.
Per gli aspiranti e i candidati più giovani, la famiglia può costituire un aiuto straordinario. Essa dovrà essere invitata ad « accompagnare il cammino formativo con la preghiera, il rispetto, il buon esempio delle virtù domestiche e l'aiuto spirituale e materiale, soprattutto nei momenti difficili... Anche nel caso di genitori e familiari indifferenti e contrari alla scelta vocazionale, il confronto chiaro e sereno con la loro posizione e gli stimoli che ne derivano possono essere di grande aiuto, perché la vocazione... maturi in modo più consapevole e determinato ».(29) Per quanto attiene gli aspiranti e i candidati sposati, ci si dovrà impegnare per far sì che la comunione coniugale contribuisca validamente a confortare il loro cammino di formazione verso il traguardo del diaconato.
La comunità parrocchiale è chiamata ad accompagnare l'itinerario di ogni suo membro verso il diaconato con il sostegno della preghiera e un adeguato cammino di catechesi che, mentre sensibilizza i fedeli verso questo ministero, dà al candidato un valido aiuto per il suo discernimento vocazionale.
Anche quelle aggregazioni ecclesiali dalle quali provengono aspiranti e candidati al diaconato possono continuare ad essere per loro fonte di aiuto e di sostegno, di luce e di calore. Ma, allo stesso tempo, esse devono mostrare rispetto per la chiamata ministeriale dei loro membri non ostacolando, bensì promovendo in loro la maturazione di una spiritualità e di una disponibilità autenticamente diaconali.
6. L'aspirante e il candidato
28. Infine, colui che si prepara al diaconato « deve dirsi protagonista necessario e insostituibile della sua formazione: ogni formazione... è ultimamente un'autoformazione ».(30)
Autoformazione non significa isolamento, chiusura o indipendenza dai formatori, ma responsabilità e dinamismo nel rispondere con generosità alla chiamata di Dio, valorizzando al massimo le persone e gli strumenti che la Provvidenza mette a disposizione.
L'autoformazione ha la sua radice in una ferma determinazione a crescere nella vita secondo lo Spirito in conformità alla vocazione ricevuta e si alimenta nell'umile disponibilità a riconoscere i propri limiti e i propri doni.
II
PROFILO DEI CANDIDATI
AL DIACONATO PERMANENTE
29. « La storia di ogni vocazione sacerdotale, come peraltro di ogni vocazione cristiana, è la storia di un ineffabile dialogo tra Dio e l'uomo, tra l'amore di Dio che chiama e la libertà dell'uomo che nell'amore risponde a Dio ».(31) Ma, accanto alla chiamata di Dio e alla risposta dell'uomo, c'è un altro elemento costitutivo della vocazione e particolarmente della vocazione ministeriale: la chiamata pubblica della Chiesa. « Vocari a Deo dicuntur qui a legitimis Ecclesiae ministris vocantur ».(32) L'espressione non si deve intendere in senso prevalentemente giuridico, come se fosse l'autorità che chiama a determinare la vocazione, ma in senso sacramentale, che considera l'autorità che chiama come il segno e lo strumento dell'intervento personale di Dio, che si attua con l'imposizione delle mani. In questa prospettiva, ogni elezione regolare traduce una ispirazione e rappresenta una scelta di Dio. Il discernimento della Chiesa è dunque decisivo per la scelta della vocazione; tanto più, a motivo del suo significato ecclesiale, per la scelta di una vocazione al ministero ordinato.
Tale discernimento deve essere condotto sulla base di criteri oggettivi, che facciano tesoro dell'antica tradizione della Chiesa e tengano conto delle attuali necessità pastorali. Per il discernimento delle vocazioni al diaconato permanente sono da tener presenti alcuni requisiti di ordine generale e altri rispondenti al particolare stato di vita dei chiamati.
1. Requisiti generali
30. Il primo profilo diaconale è tracciato nella Prima Lettera di S. Paolo a Timoteo: « Allo stesso modo i diaconi siano dignitosi, non doppi nel parlare, non dediti a molto vino né avidi di guadagno disonesto, e conservino il mistero della fede in una coscienza pura. Perciò siano prima sottoposti a una prova e poi, se trovati irreprensibili, siano ammessi al loro servizio... I diaconi non siano sposati che una sola volta, sappiano dirigere bene i propri figli e le proprie famiglie. Coloro infatti che avranno ben servito, si acquisteranno un grado onorifico e una grande sicurezza nella fede in Cristo Gesù » (1 Tm 3, 8-10.12-13).
Le qualità elencate da Paolo sono prevalentemente umane, quasi a dire che i diaconi potranno svolgere il loro ministero solo se saranno dei modelli anche umanamente apprezzati. Del richiamo di Paolo troviamo eco in altri testi dei Padri Apostolici, specialmente nella Didachè e in san Policarpo. La Didachè esorta: « Eleggetevi dunque vescovi e diaconi degni del Signore, uomini mansueti, non amanti del denaro, veritieri e provati »,(33) e san Policarpo consiglia: « Così i diaconi debbono essere senza macchia al cospetto della sua giustizia, come ministri di Dio e di Cristo, e non di uomini; non calunniatori, non doppi di parola, non amanti del denaro; tolleranti in ogni cosa, misericordiosi, attivi; camminino nella verità del Signore il quale si è fatto servo di tutti ».(34)
31. La tradizione della Chiesa ha poi ulteriormente completato e precisato i requisiti che sostengono l'autenticità di una chiamata al diaconato. Essi sono prima di tutto quelli che valgono per gli ordini in generale: « Siano promossi agli ordini soltanto quelli che... hanno fede integra, sono mossi da retta intenzione, posseggono la scienza debita, godono buona stima, sono di integri costumi e di provate virtù e sono dotati di tutte quelle altre qualità fisiche e psichiche congruenti con l'ordine che deve essere ricevuto ».(35)
32. Il profilo dei candidati si completa poi con alcune specifiche qualità umane e virtù evangeliche esigite dalla diaconia. Tra le qualità umane sono da segnalare: la maturità psichica, la capacità di dialogo e di comunicazione, il senso di responsabilità, la laboriosità, l'equilibrio e la prudenza. Tra le virtù evangeliche hanno particolare rilevanza: la preghiera, la pietà eucaristica e mariana, un senso della Chiesa umile e spiccato, l'amore alla Chiesa e alla sua missione, lo spirito di povertà, la capacità di obbedienza e di comunione fraterna, lo zelo apostolico, la disponibilità al servizio,(36) la carità verso i fratelli.
33. Inoltre, i candidati al diaconato devono essere vitalmente inseriti in una comunità cristiana e aver già esercitato con lodevole impegno le opere di apostolato.
34. Essi possono provenire da tutti gli ambiti sociali ed esercitare qualsiasi attività lavorativa o professionale purché essa non sia, secondo le norme della Chiesa e il prudente giudizio del Vescovo, sconveniente con lo stato diaconale.(37) Inoltre, tale attività deve essere praticamente conciliabile con gli impegni di formazione e l'effettivo esercizio del ministero.
35. Quanto all'età minima, il Codice di Diritto Canonico stabilisce che « il candidato al diaconato permanente, che non è sposato, non vi sia ammesso se non dopo aver compiuto almeno i 25 anni di età; colui che è sposato, se non dopo aver compiuto i 35 anni di età ».(38)
I candidati, infine, devono essere liberi da irregolarità e impedimenti.(39)
2. Requisiti rispondenti allo stato di vita dei candidati
a) Celibi
36. « Per legge della Chiesa, confermata dallo stesso Concilio ecumenico, coloro che da giovani sono chiamati al diaconato sono obbligati ad osservare la legge del celibato ».(40) È questa una legge particolarmente conveniente per il sacro ministero, cui liberamente si sottopongono coloro che ne hanno ricevuto il carisma.
Il diaconato permanente vissuto nel celibato dà al ministero alcune singolari accentuazioni. L'identificazione sacramentale con Cristo infatti viene collocata nel contesto del cuore indiviso, cioè di una scelta sponsale, esclusiva, perenne e totale dell'unico e sommo Amore; il servizio alla Chiesa può contare su di una piena disponibilità; l'annuncio del Regno è suffragato dalla testimonianza coraggiosa di chi per quel Regno ha lasciato anche i beni più cari.
b) Sposati
37. « Quando si tratti di uomini coniugati, occorre fare attenzione a che siano promossi al diaconato quanti, già da molti anni vivendo in matrimonio, abbiano dimostrato di saper dirigere la propria casa ed abbiano moglie e figli che conducano una vita veramente cristiana e si distinguano per l'onesta reputazione ».(41)
Non solo. Oltre alla stabilità della vita familiare, i candidati sposati non possono essere ammessi « se prima non consti non soltanto del consenso della moglie, ma anche della sua cristiana probità e della presenza in lei di naturali qualità che non siano di impedimento né di disdoro per il ministero del marito ».(42)
c) Vedovi
38. « Ricevuta l'ordinazione, i diaconi, anche quelli promossi in età più matura, sono inabili a contrarre matrimonio in virtù della tradizionale disciplina ecclesiastica ».(43) Lo stesso principio vale per i diaconi rimasti vedovi.(44) Essi sono chiamati a dare prova di solidità umana e spirituale nella loro condizione di vita.
Inoltre, condizione perché i candidati vedovi possano essere accolti è che essi abbiano già provveduto o dimostrino di essere in grado di provvedere adeguatamente alla cura umana e cristiana dei loro figli.
d) Membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica
39. I diaconi permanenti appartenenti a Istituti di vita consacrata o a Società di vita apostolica(45)