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"Vent'anni di esperienza canonica"
29 ottobre 2009
DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PARTECIPANTI
ALLA GIORNATA ACCADEMICA ORGANIZZATA
DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI Venerdì, 24 gennaio 2003
Sarebbe però del tutto semplicistico e fuorviante concepire il diritto della Chiesa come un mero insieme di testi legislativi, secondo l'ottica del positivismo giuridico. Le norme canoniche, infatti, si rifanno ad una realtà che le trascende; tale realtà non è solo composta di dati storici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti nei quali si concretizza il diritto divino.
DISCORSO DI GIOVANNI PAOLO II
AI PARTECIPANTI
ALLA GIORNATA ACCADEMICA ORGANIZZATA
DAL PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI Venerdì, 24 gennaio 2003
1. Sono molto lieto di accogliervi, cari partecipanti alla Giornata Accademica organizzata dal Pontificio Consiglio per i Testi Legislativi sui "Vent'anni di esperienza canonica", che sono trascorsi da quando, il 25 gennaio 1983, ebbi la gioia di promulgare il nuovo Codex Iuris Canonici. Ringrazio di cuore il Presidente del Pontificio Consiglio, l'Arcivescovo Julián Herranz, per i sentimenti espressi a nome di tutti e per la efficace illustrazione del Convegno.
La coincidenza tra la data di promulgazione del nuovo Codice di Diritto Canonico e quella del primo annuncio del Concilio - ambedue gli eventi portano la data del 25 gennaio -, mi induce a ribadire ancora una volta lo stretto rapporto esistente tra il Concilio e il nuovo Codice. Non si deve infatti dimenticare che il Beato Giovanni XXIII, nel manifestare il proposito di indire il Concilio Vaticano II, rivelava di voler procedere anche alla riforma della disciplina canonica. Proprio pensando a questo, nella Costituzione apostolica Sacræ disciplinæ leges sottolineavo che tanto il Concilio quanto il nuovo Codice erano scaturiti "da un'unica e medesima intenzione, che è quella di restaurare la vita cristiana. Da una tale intenzione, in effetti, tutta l'opera del Concilio ha tratto le sue norme e il suo orientamento" (AAS, 75, 1983, pars II, pag. VIII).
In questi vent'anni si è potuto constatare fino a che punto la Chiesa avesse bisogno del nuovo Codice. Felicemente le voci di contestazione del diritto sono ormai piuttosto superate. Tuttavia, sarebbe ingenuo ignorare quanto resta da fare per consolidare nelle presenti circostanze storiche una vera cultura giuridico-canonica e una prassi ecclesiale attenta alla intrinseca dimensione pastorale delle leggi della Chiesa.
2. L'intenzione che ha presieduto la redazione del nuovo Corpus Iuris Canonici è stata ovviamente quella di mettere a disposizione dei Pastori e di tutti i fedeli uno strumento normativo chiaro, che contenesse gli aspetti essenziali dell'ordine giuridico. Sarebbe però del tutto semplicistico e fuorviante concepire il diritto della Chiesa come un mero insieme di testi legislativi, secondo l'ottica del positivismo giuridico. Le norme canoniche, infatti, si rifanno ad una realtà che le trascende; tale realtà non è solo composta di dati storici e contingenti, ma comprende anche aspetti essenziali e permanenti nei quali si concretizza il diritto divino.
Il nuovo Codice di Diritto Canonico - e questo criterio vale anche per il Codice dei Canoni delle Chiese Orientali - deve essere interpretato ed applicato in quest'ottica teologica. In tal modo, si possono evitare certi riduzionismi ermeneutici che impoveriscono la scienza e la prassi canonica, allontanandole dal loro vero orizzonte ecclesiale. Ciò avviene, com'è ovvio, soprattutto quando si pone la normativa canonica al servizio di interessi estranei alla fede e alla morale cattolica.
3. In primo luogo, perciò, il Codice va contestualizzato nella tradizione giuridica della Chiesa. Non si tratta di coltivare un'astratta erudizione storica, ma di penetrare in quel flusso di vita ecclesiale che è la storia del Diritto Canonico, per trarne lume nell'interpretazione della norma. I testi codiciali, infatti, si inseriscono in un insieme di fonti giuridiche, che non è possibile ignorare senza esporsi all'illusione razionalistica di una norma esaustiva di ogni problema giuridico concreto. Una simile mentalità astratta si rivela infeconda, soprattutto perché non tiene conto dei problemi reali e degli obiettivi pastorali che sono alla base delle norme canoniche.
Riduzionismo anche più pericoloso è quello che pretende di interpretare ed applicare le leggi ecclesiastiche distaccandole dalla dottrina del Magistero. Secondo tale visione, i pronunciamenti dottrinali non avrebbero alcun valore disciplinare, valore che sarebbe da riconoscere soltanto agli atti formalmente legislativi. E' noto che, in quest'ottica riduzionista, si è arrivati talvolta ad ipotizzare perfino due diverse soluzioni dello stesso problema ecclesiale: l'una ispirata ai testi magisteriali, l'altra a quelli canonici. Alla base di una simile impostazione vi è un'idea di Diritto Canonico molto impoverita, quasi che esso si identificasse con il solo dettato positivo della norma. Così non è: la dimensione giuridica infatti, essendo teologicamente intrinseca alle realtà ecclesiali, può essere oggetto di insegnamenti magisteriali, anche definitivi.
Questo realismo nella concezione del diritto fonda un'autentica interdisciplinarietà tra la scienza canonistica e le altre scienze sacre. Un dialogo davvero proficuo deve partire da quella realtà comune che è la vita stessa della Chiesa. Pur studiata da angolature diverse nelle varie discipline scientifiche, la realtà ecclesiale rimane identica a se stessa e, come tale, può consentire un interscambio reciproco fra le scienze sicuramente utile a ciascuna.
4. Una delle novità più significative del Codice di Diritto Canonico, come pure del successivo Codice dei Canoni delle Chiese Orientali, è la normativa che i due Testi contengono sui doveri e diritti di tutti i fedeli (cfr CIC, cann. 208-223; CCEO, cann. 7-20). In realtà, il riferimento della norma canonica al mistero della Chiesa, auspicato dal Vaticano II (cfr Decr. Optatam totius, 16), passa anche attraverso la via maestra della persona, dei suoi diritti e doveri, tenendo ovviamente ben presente il bene comune della società ecclesiale.
Proprio questa dimensione personalistica dell'ecclesiologia conciliare consente di comprendere meglio lo specifico ed insostituibile servizio che la Gerarchia ecclesiastica deve prestare per il riconoscimento e la tutela dei diritti dei singoli e delle comunità nella Chiesa. Né in teoria né in pratica si può prescindere dall'esercizio della potestas regiminis e, più in generale, dell'intero munus regendi gerarchico, quale via per dichiarare, determinare, garantire e promuovere la giustizia intraecclesiale.
Tutti gli strumenti tipici attraverso cui si esercita la potestas regiminis - leggi, atti amministrativi, processi, sanzioni canoniche - acquistano così il loro vero senso, quello di un autentico servizio pastorale in favore delle persone e delle comunità che compongono la Chiesa. Talvolta tale servizio può essere frainteso e contestato: proprio allora esso si rivela più necessario per evitare che, in nome di pretese esigenze pastorali, si prendano decisioni che possono causare e addirittura favorire inconsciamente delle vere ingiustizie.
5. Consapevole dell'importanza del contributo specifico che, come canonisti, voi recate al bene della Chiesa e delle anime, vi esorto a perseverare con rinnovato slancio nella vostra dedizione allo studio e alla formazione canonistica delle nuove generazioni. Ciò non mancherà di favorire un significativo apporto ecclesiale a quella pace, opera della giustizia (cfr Is 32, 17), per la quale ho chiesto di pregare specialmente in quest'Anno del Rosario (cfr Lett. ap. Rosarium Virginis Mariæ, nn. 6 e 40).
Con questi auspici a tutti imparto con affetto la mia Benedizione.